La PAS : Sindrome da Alienazione Parentale

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E PAS

La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con l’ordinanza n. 21215 del 13 settembre 2017 ha dichiarato che in ambito di affidamento esclusivo, non rileva l’esistenza della PAS, ma la condotta del genitore

I giudici di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 21215 del 13/09/2017 hanno disposto che:

“Nelle decisioni inerenti l’affidamento dei figli minori, in presenza di fatti riconducibili alla così detta Sindrome da alienazione parentale (PAS), non spetta al giudice valutare la ricorrenza o meno di una patologia del minore.

Ciò che il giudicante deve accertare è l’adeguatezza del genitore a svolgere il proprio ruolo nei confronti del figlio, assicurando allo stesso il suo diritto alla bigenitorialità”.

Con tale ordinanza la Corte sottolinea che il giudice non è vincolato ad accertare l’esistenza della sindrome da alienazione parentale, che a livello scientifico non è riconosciuta universalmente come patologia, ma è sufficiente verificare che la condotta di un genitore sia finalizzata alla svalutazione e denigrazione dell’altra figura genitoriale.

La vicenda:

Una minore, osservata tramite CTU svoltasi in primo grado, risultava essere manipolata dalla madre, manifestando nei confronti del padre sentimenti non reali, in quanto influenzati da quelli della madre verso l’ex marito.

Il Tribunale aveva disposto per sei mesi l’affidamento della ragazzina alla zia paterna, disciplinando gli incontri dei genitori con la minore e ponendo a loro carico il versamento della somma per il suo mantenimento.

Al termine dei sei mesi presso la zia, la Corte d’Appello ha affidato in via esclusiva la bambina al padre, disciplinando le modalità degli incontri protetti della figlia con la madre, da svolgersi presso i Servizi Sociali.

La madre della bambina ricorre in Cassazione, dove vengono respinti tutti i motivi del ricorso in quanto inammissibili.

Infatti, la difesa della donna si basava su censure ritenute incompatibili con il giudizio di legittimità e contraddittorie rispetto al contegno processuale tenuto nei precedenti gradi di giudizio.

V. anche

La decisione della Corte si era basata sulla relazione del Consulente nominato dal Tribunale.

La consulenza tecnica aveva riscontrato che la minore, in presenza della madre, si disperava perché non voleva andare con il padre, ma appena questa si allontanava, si rassegnava, confortata dall’affettuosità del papà.

Era palese che la bambina volesse compiacere la madre.

La diagnosi di PAS era già stata formulata dal CTU e la ricorrente non la aveva contestata.

La Corte di Cassazione rammenda che l’allegazione, nel ricorso per cassazione, di un mero dissenso scientifico, che non comporta un vizio nel processo logico della sentenza, si traduce nell’inammissibilità della domanda di revisione nel merito del convincimento del giudice.

La donna aveva solamente contestato che la Corte d’Appello aveva pronunciato la propria decisione basandosi su una diagnosi di PAS, patologia di cui risulta indimostrata l’attendibilità scientifica.

I giudici di Cassazione affermano che si deve valutare non la ricorrenza o meno della patologia, ma l’adeguatezza di una madre a svolgere il proprio ruolo.

Nel caso in esame, l’affidamento al padre si giustifica, in base all’analisi della condotta del genitore, che è pregiudizievole per la figlia.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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