PRIMA MI RUBANO L’AUTO E POI MI INVESTONO

Se un ladro ruba una macchina e successivamente investe il proprietario, l’assicurazione paga i danni?

Il proprietario di un’autovettura, nel tentativo di inseguire il ladro, beccato a bordo della sua macchina, lo rincorre a piedi e viene investito, riportando gravi lesioni. Ai fini risarcitori, il proprietario e titolare della polizza assicurativa, può essere considerato un terzo vittima?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Sesta, con la sentenza del 14/09/2017, nella causa C-593/16 ha disposto che:

“Contrasta con i principi comunitari una eventuale normativa nazionale che escluda dalla copertura e, dunque, dal risarcimento da parte dell’assicurazione per la RCA i danni subiti dal proprietario-assicurato del veicolo investitore”.

In altre parole, i giudici della Corte hanno stabilito che il pedone investito da un mezzo, condotto dal soggetto che lo aveva rubato, ha diritto al risarcimento dei danni fisici e materiali anche nel caso in cui si trattasse del proprietario e contraente dell’assicurazione del veicolo.

Quanto sostenuto dalla Corte lo ritroviamo nelle tre direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli:

  1. Direttiva n. 72/166/CEE;
  2. Direttiva n. 84/5/CEE;
  3. Direttiva n. 90/232/CEE

Tutte codificate nella direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.

L’articolo 3 della direttiva n. 72/166/CEE dispone che:

“Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie…affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure”.

L’articolo 1 della direttiva n. 84/5/CEE stabilisce che:

“L’assicurazione di cui all’articolo 3 della direttiva n. 72/166/CEE, copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone”.

“Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’art. 3 della direttiva n. 72/266/CEE, che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita… sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro”.

Il fine di queste norme è quello di garantire che i terzi, vittime di incidenti stradali, siano risarciti dall’assicurazione obbligatoria.

Secondo i Giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella nozione di terzo vittima, non può essere ricompreso anche il soggetto che, seppur assicurato per la guida del veicolo, non era il conducente dello stesso al momento del sinistro.

La Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la normativa portoghese che espressamente prevedeva l’esclusione dalla copertura assicurativa dei danni materiali causati all’assicurato ed in particolare stabiliva che:

“Nei casi di rapina, furto, furto d’uso di veicoli e di incidenti stradali dolosamente causati, l’assicurazione non garantisce il pagamento del risarcimento dovuto dai rispettivi autori e complici al proprietario”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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