Guida ricorso per separazione consensuale

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La separazione consensuale

L’articolo 158 del codice civile dispone che:

“La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”.

La legge mette a disposizione questo strumento per quei coniugi che intendono separarsi di comune accorso e che pertanto hanno stabilito assieme i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli e all’assegnazione della casa coniugale.

L’accordo viene stipulato in privato, con l’assistenza di uno o due avvocati, ma per essere efficace deve necessariamente essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.

La procedura di separazione consensuale ha inizio a seguito del deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale, dove almeno una delle due parti ha la residenza o il domicilio.

L’organo competente potrà formare il fascicolo d’ufficio, dove saranno raccolti, oltre al ricorso, anche tutti i documenti che i coniugi hanno ritenuto opportuno allegare.

Successivamente alla conclusione di questi adempimenti, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza, alla quale devono comparire i coniugi personalmente, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine il Presidente del Tribunale, come previsto dall’articolo 708 del c.p.c., ascolta i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente.

Se si dovesse raggiungere la conciliazione, viene redatto un verbale apposito e la procedura di separazione finisce qui. Invece, se le parti continuano a volersi separare, il Presidente deve procedere all’emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso.

Da tale momento, inizia a decorrere il termine semestrale per domandare il divorzio.

Ma come si propone la domanda di separazione consensuale?

Dopo che i due coniugi sono giunti ad un accorso su ciò che concerne la loro separazione, tramite il loro o i loro avvocati, devono presentare un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale di competenza, indirizzandolo al Presidente dello stesso.

Tale ricorso deve contenere tutti i termini dell’accordo raggiunto, e devono essere allegati anche tutti quei documenti che vengono richiesti dall’ufficio per la procedura.

Entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente è tenuto a stabilire la data dell’udienza in cui esaminerà il caso.

Nel caso in cui la coppia abbia dei figli, l’accordo di separazione deve adottare i relativi provvedimenti, tenendo conto che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi e che la prole ha il diritto a mantenere un equilibrato rapporto sia con il padre che con la madre.

I genitori poi devono mantenere i figli, anche se questi sono maggiorenni ma non ancora autosufficienti, in proporzione alle loro capacità economiche.

L’articolo 706 del c.p.c. dispone che:

“La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualsiasi Tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi”.

Il Presidente del Tribunale, in seguito ad un esame sommario del ricorso ad esso presentato, fissa la data dell’udienza a cui dovranno presenziare tutti e due i coniugi personalmente.

Una volta terminata la fase presidenziale, l’accordo stipulato dai due coniugi viene sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati, chiamato giudizio di omologazione. Se dal matrimonio sono nati dei figli, e questi non sono ancora maggiorenni, l’accordo viene sottoposto anche al Pubblico Ministero.

Il contenuto dell’accordo di separazione consensuale può essere modificato anche successivamente all’omologazione, a patto che intervengano nuove circostanze di fatto che giustifichino il cambiamento.

Il fatto che l’accordo di separazione consensuale sia stato omologato non impedisce nemmeno l’eventuale riconciliazione delle parti.

 

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