MALFORMAZIONI DEL FETO E PERDITA DI CHANCE PER LA MADRE

La Corte di Cassazione ha confermato la perdita di chance per la madre non avvisata delle malformazioni del feto

La Corte di Cassazione rammenta che l’onere di provare l’eventuale esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza grava sul genitore che agisce per il risarcimento del danno.

L’interruzione di gravidanza successivamente ai primi 90 giorni, in base alla legge numero 194/1978, è ammissibile in via eccezionale in caso di anomalie o malformazioni rilevanti del nascituro, tali da poter rappresentare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

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Secondo i giudici della Corte di Cassazione, queste anomalie sussistono sicuramente nel caso in cui il feto sia privo di tutti e due gli arti superiori, senza che possa addursi, in senso contrario, la circostanza che la malformazione non sarebbe grave dato che non inciderebbe sull’espletamento delle attività fisiche e soprattutto psichiche da parte del nascituro.

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Infatti, come disposto nella sentenza numero 25849 del 2017, al fine di poter esercitare il diritto all’interruzione della gravidanza non è necessario né che si trovi di fronte ad una malformazione grave, né che questa infici sulle capacità intellettive del soggetto nascituro.

Il giudice, al fine di valutare la responsabilità medica da nascita indesiderata, deve considerare, sul piano probabilistico e tenendo conto delle prove offerte, se l’operato dei sanitari abbia leso in qualche modo il diritto della donna di scegliere se interrompere o meno la gestazione.

L’onere della prova dell’eventuale esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza in capo al genitore che agisce per il risarcimento del danno, il quale può assolverlo tramite presumptio hominis, in base a inferenze, quali il ricorso al consulto medico funzionale alla conoscenza dello stato di salute del feto, le precarie condizioni psico- fisiche della donna o le sue precedenti manifestazioni di pensiero proposte all’opzione abortiva.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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