SE L’IMPUTATO HA ELETTO DOMICILIO LA NOTIFICA AL DIFENSORE E’ NULLA

Nulla la notifica al difensore se l’imputato ha eletto domicilio: Corte di Cassazione penale, SS.UU., sentenza n. 58120 del 29 dicembre 2017

In caso di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, genera una nullità a regime intermedio, non sanabile dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato.

Ciò è quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in riferimento all’esistenza o meno di un onere dimostrativo gravante sul difensore che intende eccepire la nullità della notifica eseguita a sue mani anziché nel domicilio dichiarato o eletto.

La questione era stata rimessa alla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, investita del ricorso proposto da un individuo, condannato in entrambi i gradi di merito per reati inerenti violazioni del codice della strada.

Il ricorrente lamentava che la trattazione dell’appello fosse avvenuta in mancanza del medesimo, essendo stata respinta l’eccezione di nullità sollevata dal suo difensore, in ordine alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, non presso il domicilio dichiarato, ma presso il medesimo difensore, che nell’atto di nomina aveva dichiarato di non accettare notifiche ex art. 157 comma 8 bis c.p.p.

La Corte territoriale aveva assunto che, essendo l’imputato assistito da un difensore di fiducia, questo non avrebbe solo dovuto limitarsi a proporre l’eccezione, ma avrebbe dovuto rappresentare al giudice le circostanze specifiche da cui desumere che, nonostante il rapporto fiduciario, la parte non avrebbe avuto conoscenza dell’atto.

Nell’ordinanza di rimessione, la Quarta Sezione registrava l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul problema interpretativo connesso al seguente quesito:

“Se, in caso di dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato”.

La decisione della Corte di Cassazione

Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’art. 148, comma 2 bis e del comma 4 dell’art. 161 c.p.p.

Secondo le Sezioni Unite, il differente ambito di operatività delle due norme non permette di affermare la prevalenza del domicilio legale, sul domicilio dichiarato o eletto: infatti, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio, la notifica deve essere effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, e, sono in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell’imputato, può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d’ufficio, ma ex art. 161 comma 4.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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