ASSEGNO CIRCOLARE

L’assegno circolare e la giurisprudenza più significativa in tale ambito

La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sent. N. 6560 del 5 aprile 2016 si è confrontata con la questione riguardante la responsabilità gravante sulla banca negoziatrice, anche in caso di condotta incolpevole, per aver permesso al non titolare la riscossione dell’importo di un assegno circolare.

Secondo i giudici, tale responsabilità non trova applicazione nel caso in cui la banca trattaria agisca nei confronti della banca negoziatrice girataria per l’incasso, ma rileva solamente nei rapporti tra la banca che ha consentito erroneamente la riscossione e l’intestatario effettivo dell’assegno.

La terza sezione civile della Cassazione, con la sent. N. 11119/2013 ha chiarito quale è la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione extracontrattuale proposta autonomamente da una banca che ha emesso un assegno circolare senza apporvi la clausola di non trasferibilità nei confronti della banca presso la quale il titolo era stato negoziato illecitamente.

Dalla sentenza di legittimità n. 15069/2017 si evince che se il banchiere accredita l’importo di un assegno circolare solamente a un cointestatario di un conto corrente cointestato, lo stesso deve risarcire il beneficiario pretermesso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25725/2008 dispone che la banca negoziatrice che permette l’incasso di un assegno circolare munito di clausola di non trasferibilità ad un soggetto differente dal beneficiario risponde nei confronti di tutti i danneggiati a titolo contrattuale.

Il Consiglio di Stato, invece, con la sent. N. 5554 del 7 dicembre 2015 stabilisce che per la prestazione della cauzione provvisoria richiesta nelle gare pubbliche la presentazione di un assegno circolare deve ritenersi legittima.

Con la sent. N. 26543 del 17/12/2014, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha sottolineato che il creditore può rifiutare il pagamento del suo debitore avvenuto con sistema differente dalla moneta avente corso legale nello Stato o dall’assegno circolare, solamente per giustificato motivo se viene in ogni caso assicurata la disponibilità della somma dovuta.

In ambito penale, rileva la sent. N. 2974/2015 del Tribunale di Napoli, che ha chiarito che l’imputato di appropriazione indebita aggravata che depositi in prima udienza un assegno circolare pari alla cifra contestata oggetto di approvazione non pone in essere un’azione che risulta rilevare ai fini dell’accertamento degli elementi costitutivi del reato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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