L’IMPOSTA DI REGISTRO DEL DECRETO INGIUNTIVO

Decreto ingiuntivo: chi deve pagare l’imposta di registro?

Una volta emanato, il decreto ingiuntivo, viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate per la determinazione dell’imposta di registro alla quale detto atto è soggetto dal momento in cui diviene esecutivo.

L’imposta di registro è un tributo che si applica, in maniera volontaria o obbligatoria, a seconda dei casi, agli atti giuridici.

Tutti gli atti con i quali l’autorità giudiziaria ordinaria, o speciale definisce anche in modo parziale un giudizio civile, e quindi anche i decreti ingiuntivi, sono soggetti a registrazione.

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Entro quale termine gli atti giudiziari devono essere registrati?

Gli atti giudiziari devono essere registrati entro un termine ben preciso, che varia a seconda della tipologia.

Il termine va da 10 giorni dalla pubblicazione o emanazione a massimo 30 giorni successivi per gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria o speciale che definiscono anche in maniera parziale un giudizio civile.

È di massimo 60 giorni per i decreti di trasferimento e gli atti nei quali il cancelliere interviene come ufficiale rogante ed è di massimo 30 giorni da quando sono diventati definitivi per le sentenze gli atti che recano una condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

Ma come si calcola l’imposta di registro?

Per determinare l’importo dell’imposta di registro, si deve partire dal valore del bene o del diritto oggetto dell’atto, o nel caso in cui ciò non sia possibile, dai criteri determinati dall’Agenzia delle Entrate. Se gli atti non hanno un contenuto patrimoniale, l’imposta è determinata in misura fissa.

Ad ogni modo, l’imposta può essere determinata con esattezza usando lo strumento “calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari”, presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per il decreto ingiuntivo, l’imposta è determinata in misura fissati pari a 200 euro se tale provvedimento reca la condanna al pagamento di una somma soggetta a iva; negli altri casi è calcolata secondo una aliquota pari al 3% del valore.

Nei rapporti tra debitore e creditore la somma generalmente viene anticipata dal creditore ma è posta a carico del debitore.

Nei confronti dell’erari entrambi i soggetti sono obbligati in solido.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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