LIMITE ALL’IMPIGNORABILITÀ DEI RISPARMI


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La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la pronuncia n. 08822 del 2020 ha chiarito che al sequestro preventivo devono applicarsi gli stessi limiti previsti dall’articolo 545 c.p.c.

Nel caso di specie il Tribunale di primo grado aveva confermato il provvedimento emesso dal GIP con cui era stata richiesta la restituzione alla richiedente della somma interessata dal provvedimento di sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta o per equivalente, caduto su un dossier titoli cointestato e su un libretto di deposito a risparmio.

La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 545 c.p.c.

Secondo la ricorrente i giudici di merito avrebbero disatteso l’orientamento in base al quale la nuova formulazione dell’art. 545 c.p.c. prevederebbe che il sequestro non può riguardare una somma corrispondente al triplo dell’assegno sociale, a fronte dell’impignorabilità degli assegni pensionistici che venivano accreditati alla stessa sul libretto, risultando il sando inferiore al limite di impignorabilità.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le doglianze della ricorrente e ritenendo suffragato l’assunto che sul libretto di deposito confluivano ratei di pensione a lei riferibili e doveva essere esteso il principio di impignorabilità anche al sequestro preventivo a fini penali.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale

“anche in materia di sequestro preventivo possono applicarsi i principi dettati da norme speciali in materia di limiti di pignorabiità e sequestrabilità di somme rivenienti da trattameni retributivi e pensionistici”.

Tali limiti sono volti a garantire i diritti inalienabili della persona.

Inoltre, la Corte Costituzionale con diverse pronunce è intervenuta per disciplinare il c.d. minimo vitale, capace di limitare l’azione di rivalsa dei creditori.

Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale si riteneva che le somme, anche se derivanti da emolumenti pensionistici, una volta entrate a far parte del patrimonio del beneficiario, si confondessero con questo.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo articolo 545 c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, converito dalla legge 132 del 2015, in merito alle azioni esecutive iniziale successivamente si deve ritenere che:

“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace”.

Da quanto appena esposto si ricava che è stato dato rilievo alla distinzione tra crediti e risparmi ed è stato introdotto un limite differente per le due tipologie.

Pertanto deve ritenersi che il limite stabilito dal nuovo art. 545 c.p.c. in materia di impignorabilità possa essere esteso anche alla materia del sequestro preventivo, in ragione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale.

Avv. Tania Busetto

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