CREDITO PROFESSIONALE – DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE


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La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 4595 del 2020 in commento è intervnuta per chiarire da quale momento inizia a decorrere la prescrizione del credito professionale, statuendo che inizia a decorrere dal deposito della sentenza

Nel caso di specie, un avvocato aveva ricevuto da un’associazione l’incarico professionale di assisterla in una controversia giudiziale. Il legale durante l’incarico aveva chiesto al Consiglio dell’ordine un parere di congruità relativamente ad una parcella riguardante i compensi dovuti dall’associazione.
In seguito alla richiesta del parere aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della cliente, ed aveva iniziato l’esecuzione forzata che tuttavia era risultata infruttuosa.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda attorea, ritenendo che questo fosse decaduto dal proprio diritto di credito, ex art. 1957 c.c.,

“per non aver coltivato la domanda nei confronti dei rappresentanti dell’associazione entro il semestre previsto dalla norma, con decorrenza dal parere congruo sulla parcella presentata all’Ordine degli avvocati”.

A tale conculsione era giunta anche la Corte d’Appello.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno convenuto come il primo comma dell’articolo 1957 del c.c. possa essere pacificamente applicabile al credito vantato dal creditore di una associazione non riconosciuta nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto di questa.

La scadenza dell’obbligazione” è il momento in cui il creditore ha la possibilità di pretendere l’adempimento del credito che ne forma oggetto e dato che il secondo comma dell’articolo 2957 c.c. fa decorrere la prescrizione presuntiva del diritto all’onorario professionale dalla conclusione del giudizio per il quale l’opera è stata svolta, ciò sta a significare che

“è solo da tale momento che l’obbligazione può dirsi scaduta, ed il relativo diritto può essere fatto valere”.


Sulla base di quanto appena esposto si evince come i giudici di merito abbiano errato nel ritenere che la sola presentazione all’ordine degli avvocati del parere di congruità della parcella costituisse il momento

“di scadenza dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 1957 c.c.”.

Da ultimo si deve ricordare come la Cassazione, con l’ordinanza n. 21943 del 2019 ha espresso il seguente principio di diritto:

“la conclusione della prestazione, che l’articolo 2957, comma 2, cc. individua quale dies a quo del decorso del termine triennale di prescizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo”.

Avv. Tania Busetto

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