LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: INDENNIZZO MAGGIORE SE SI HANNO FIGLI A CARICO


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In caso di licenziamento illegittimo, quali sono i criteri da poter tener presente per quantificare il corretto ammontare dell’indennità?

E’ quanto ha statuito la Cassazione Civile,  Sez. lavoro, con la sentenza n. 7701 del 06 aprile 2020 con la quale ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello che a sua volta non aveva mutato la pronuncia del Giudice di prime cure.
Nella sostanza un lavoratore si era rivolto innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, per contestare il licenziamento intimatogli dalla sua datrice di lavoro.
Il licenziamento veniva dichiarato inefficace e la datrice di lavoro veniva condannata al pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con compensazione delle spese processuali.

Avverso la citata sentenza del giudice di prime cure la società datrice di lavoro proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Roma chiedendone la riforma limitatamente alla misura dell’indennità riconosciuta al lavoratore, a suo giudizio liquidata in misura eccessiva anche tenuto conto dell’entità dell’indennità liquidata dallo stesso Tribunale ad altri lavoratori, suoi colleghi.

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado osservando che il Giudice nel liquidare l’indennità aveva tenuto conto:

-dell’anzianità di servizio del lavoratore (dieci anni),

-delle dimensioni dell’azienda,

-delle condizioni personali delle parti, in particolare la condizione di separato con un figlio del lavoratore.

Secondo la Corte d’Appello il Giudice aveva  correttamente esercitato il potere discrezionale riservatogli dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Tale decisione veniva poi confermata dagli Ermellini.

Avv. Tania Busetto

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