L’ESCLUSIONE DALLA SCUOLA PER I BAMBINI NON VACCINATI: DUE PRONUNCE A CONFRONTO

TAR: LECITA O ILLECITA L’ESCLUSIONE DA SCUOLA PER I BAMBINI NON VACCINATI?

La polemica sorta intorno al c.d. Decreto Lorenzin viene oggi ulteriormente alimentata da due ordinanze sul tema dell’iscrizione e della frequenza scolastica di minori frequentanti le scuole dell’infanzia.

I Tribunali coinvolti sono il TAR per il Lazio, che ha pronunciato ordinanza in data 19.10.2017, ed il TAR per la Lombardia, con pronuncia del 29.10.2017 pubblicata in data odierna.

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Le posizioni sono speculari: a fronte di provvedimento di diniego di acesso alla frequenza scolastica, le due famiglie presentavano ricorso al TAR competente chiedendo la previa sospensione del provvedimento di esclusione.

I Giudici arrivano dunque a pronunce diametralmente opposte:

 – il TAR Lazio respinge l’istanza cautelare di sospensione

motivando la sentenza come segue:

“Ritenuto che difetti il presupposto del danno grave ed irreparabile dato che il danno lamentato (impossibilità di accedere al servizio scolastico dell’infanzia) è eliminabile dalla ricorrente semplicemente adempiendo agli obblighi scaturenti dalla legge (obblighi di immediata applicazione, come confermato dal noto parere 26 settembre 2017 del Consiglio di Stato, ed espressione di doveri solidaristici, posti a presidio degli interessi di tutti coloro che sono inseiri nella cominità scolastica)”

 – il TAR Lombardia,

ritenendo che sussista la probabilità di un esito favorevole della causa

“accoglie l’istanza cautelare al fine di consentire l’accesso alla scuola della minore” “considerato che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile dedotto in quanto il provvedimento impugnato impedisce al bambino la frequenza della scuola”.

Plateale la difformità delle due pronunce cautelari, basate però sul medesimo presupposto: il pregiudizio (in difetto o sussistente) grave ed irreparabile per il minore derivante dalla esclusione e quindi dalla non frequenza scolastica.

I Triunali rispettivamente coinvolgi hanno dunque valutato differentemente la tipologia di urgenza richiesta da entrambi i ricorrenti: il danno grave ed irreparabile di cui all’art. 55 cod. proc amm..

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Le conseguenze sono fattuali ed evidenti: un bambino rimarrà escluso da scuola, un bambino potrà invece frequentare ed essere accolto in classe.

In entrambi i casi si dovrà attendere l’eventuale impugnazione della parte soccombente ed il rispettivo riesame del provvedimento decisorio cautelare.

Le due ordinanze, però, alimentano oggi i dubbi sia delle famiglie che degli addetti del settore, non essendosi creato un filone interpretativo uniforme.

In attesa di ulteriori pronunce e dell’esito delle eventuali impugnazioni, si presta il fianco a valutazioni in tema di discriminazione dei cittadini italiani minori di età.

Avv. TaniaFortunata Cosentino


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