LE VIOLENZE ALL’INTERNO DELLE MURA SCOLASTICHE INTEGRANO IL REATO DI ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI MALTRATTAMENTO?

Nel caso in cui un insegnante compia reiterate violenze fisiche e psichiche ai danni dei suoi alunni, compie il reato di abuso dei mezzi di correzione, previsto all’articolo 571 del codice penale o integra il reato di maltrattamenti in famiglia, disciplinato dall’articolo 572  del codice penale? Sul caso è intervenuta la VI Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 18 novembre 2015 – 2 febbraio 2016, n. 4170, la quale ha dichiarato che: “L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti”.

E così la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito qualificando, ai sensi dell’art.572 cod. pen., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta, per finalità educative, da una maestra di scuola materna ai bambini a lei affidati.

In più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato che il termine “correzione”, quando si parla di bambini, deve essere inteso come sinonimo di eduzione e di conseguenza non può ritenersi tale l’uso della violenza, sia fisica che psichica, a scopi educativi. A riguardo la Corte di Cassazione in alcune sentenze ha precisato che «ai fini della distinzione tra il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e quello di abuso di mezzi di correzione (art. 571 c.p.) non rileva la finalità avuta di mira dal reo, sicché non importa se questi abbia agito per scopi ritenuti educativi; quel che rileva è unicamente la natura oggettiva della condotta, sicché non è configurabile il meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione quando i mezzi adoperati siano oggettivamente non compatibili con l’attività educativa, come nel caso di percosse e maltrattamenti fisici e psicologici». Pertanto la condotta tenuta dall’insegnante integra la più grave fattispecie di reato di maltrattamento (art. 572 c.p.) e non l’abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)