LE LIBERATORIE PER L’USCITA DA SCUOLA

È lecito che i minori percorrano da soli il tragitto scuola-casa?

La mancanza di una normativa chiara ed uniforme impone alle scuole massima prudenza nel disporre la sottoscrizione di liberatorie da parte dei genitori per l’autonoma uscita dei figli da scuola

A settembre iniziano le scuole, e con esse i problemi correlati all’accompagnamento e alla ripresa dei ragazzini a scuola.

Se appare quanto mai opportuno che, almeno fino alla fine della frequentazione delle scuole elementari, i bambini vengano accompagnati e ripresi a scuola da un adulto, ciò non è così automatico quando i fanciulli, raggiunti gli 11 anni approdano alla scuola media. Infatti a partire da tale età spesso sono proprio i genitori stessi a volere che i propri figli percorrano autonomamente il tragitto casa – scuola.

Questo volere, nella maggior parte dei casi non deve essere letto come pigrizia o disinteresse dei genitori, ma come un desiderio di crescita e di responsabilizzazione dei figli.

Una ricerca condotta alcuni anni fa, la “Children’s Indipendent Mobility in Italy”, posta in essere dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Policity Studies institute dell’Università di Westminister con la collaborazione dell’Italia, della Germania e di altri 15 Paesi, ha evidenziato che favorire l’autonomia di spostamento dei più piccoli si rifletta in maniera positiva sul loro sviluppo psico-fisico, perché contribuisce a:

  • Far acquisire loro maggior capacità di autostima e di sicurezza in sé
  • Previene il sovrappeso
  • Rafforza le relazioni con gli abitanti del quartiere
  • Aumenta lo sviluppo del senso di identità e di responsabilità
  • Aiuta a ridurre il senso di solitudine che affligge il periodo adolescenziale

Cosa dispone la legge:

Il dirigente scolastico, in base al D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 ha dei precisi obblighi organizzativi relativi all’amministrazione e al controllo dell’attività svolta dagli operatori scolastici, da cui scaturisce una sua precisa responsabilità per l’eventuale sinistro riportato dal minore a causa di pericoli che non abbia provveduto ad eliminare o a gestire adeguatamente.

Gli insegnanti, ex art. 29, quinto comma del CCNL 2006-2009, sono tenuti ad accogliere e a vigliare i propri studenti, pertanto “devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Secondo la tabella A dei profili ATA del CCNL 2006-2009, il personale scolastico ha l’obbligo di accogliere e sorvegliare gli alunni nel lasso di tempo immediatamente precedente e immediatamente successivo all’orario delle lezioni, durante la ricreazione e il pasto in mensa.

L’articolo 2048 del c.c. dispone che:

“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

In base ad una giurisprudenza consolidata, il personale insegnante delle scuole sia provate che pubbliche rientra nella nozione dei c.d. “precettori” di cui al secondo comma della norma in esame.

Sotto un profilo della responsabilità penale, la mancata sorveglianza di un minore o di una persona incapace, da parte del soggetto che ne sia tenuto, comporta il rischio di incorrere nel reato di abbandono ex art. 591 c.p.

I giudici della Corte di Cassazione con alcune sentenze: la n. 12424/98; n. 13125/97; n. 1623/93; n. 5424/86 hanno chiarito quali devono essere le modalità con cui l’istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli alunni:

  • La sorveglianza sugli allievi deve essere inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione, pertanto più ci si avvicina al pieno discernimento, menò sarà necessaria la continua presenza dei docenti, sempre che sussistano le necessarie misure organizzative atte a prevenire eventuali fonti di pericoli:
  • La vigilanza deve iniziare dal primo momento in cui l’allievo viene affidato all’istituto, fin quando ad essa si sostituisca quella dei genitori, senza che possano escludere la responsabilità della scuola le eventuali disposizioni date dai genitori;

Funzione e valore giuridico delle liberatorie:

Alcune scuole, consentono ai genitori, nell’ambito dei propri regolamenti interni, la sottoscrizione delle c.d. liberatorie, ossia dichiarazioni con le quali le famiglie esonerano l’istituto scolastico da qualsiasi responsabilità per i danni riportati dal minore che esca dall’istituto senza l’accompagnamento di un adulto.

In mancanza di una normativa precisa, l’avvocatura dello Stato di Bologna, con il parere del 4/12/2000, n. 21200, interrogata in merito ai confini giuridici di vigilanza sugli alunni in occasione dell’uscita degli stessi al termine delle lezioni, ha negato valore a qualsiasi regolamento interno di questo tipo.

L’avvocatura ha ribadito che tali liberatorie, anziché escludere la responsabilità dell’istituto scolastico, costituirebbero prova della consapevolezza di detta modalità di uscita dei minori, con conseguente implicita ammissione, nel caso in cui venga intrapresa una causa di risarcimento, di omessa vigilanza sui minori.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 3074 del 30/03/1999 si esprime in maniera difforme e sostiene che, la prova liberatoria non si limita solamente alla dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende a quella di aver preventivamente adottato tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo; pertanto un regolamento scolastico che preveda la liberatoria da parte dei genitori potrebbe essere considerata una misura preventiva idonea.

Dott.ssa Benedetta Cacace

Vedi Anche :