CLIMATIZZATORE TROPPO RUMOROSO

La Corte di Cassazione penale, sez. feriale, con la sentenza n. 39883 del 4 settembre 2017 ha stabilito che commette reato chi adoperi un condizionatore così rumoroso da disturbare il sonno dei vicini

Il soggetto titolare di un hotel, che disturbi il sonno dei vicini con climatizzatori troppo rumorosi, commette reato, se la fonte del rumore non è strumentale all’albergo.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione feriale con la sentenza del 4 settembre 2017, n. 39883.

L’articolo 659 del codice penale dispone che:

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.

Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.”

L’articolo in esame prevede due differenti ipotesi di reato, le quali si differenziano per il fatto che il rumore provenga dall’esercizio di una professione o mestiere rumoroso o per il solo fatto della esorbitanza rispetto a quanto stabilito dalla legge o dalle prescrizioni dell’autorità.

La giurisprudenza maggioritaria sostiene che se i rumori molesti provengono da un’attività lavorativa, integrano la fattispecie di cui al secondo comma, nel caso in cui originino da elementi strettamente connessi, strumentali e necessari all’esercizio della medesima.

Inoltre la giurisprudenza ha sottolineato come l’inquinamento acustico, conseguente all’esercizio di mestieri rumoroso, che si concretizza nel superamento dei limiti massimi di rumore previsti dalla legge, integra l’illecito amministrativo di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Nel caso di specie, i giudici di merito affermavano la responsabilità penale dell’imputato, in quanto l’albergo era dotato di un impianto di condizionamento dell’aria, posto sul tetto e non insonorizzato, talmente rumoroso da disturbare il sonno di diversi soggetti residenti nelle vicinanze.

Dott.ssa Benedetta Cacace