LE ESPRESSIONI OFFENSIVE DEI LEGALI NEGLI SCRITTI DIFENSIVI E L’ILLECITO DISCIPLINARE

Il legale che utilizza espressioni offensive deve essere punito, anche se opera in qualità di parte

Cassazione Civile, SS.UU. sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018

Sia il CNF che il COA avevano confermato la sanzione disciplinare della censura per violazione dell’allora vigente art. 5 del Codice Deontologico all’avvocato che aveva utilizzato in un atto giudiziale delle espressioni offensive e denigratorie nei confronti di controparte.

Nello specifico, l’espressione incriminata recitava come di seguito:

“Chi ha un male incurabile non sopravvive sette anni e non si presenta in tutti i giudizi così accesa e pimpante a perorare la sua causa, perché non ne avrebbe le forze, ma si prepara ad affidare l’anima a Dio, confidando nel suo generoso perdono”.

L’espressione utilizzata dal legale era da considerarsi gratuitamente offensiva. Infatti in base all’articolo sopra citato,

“l’avvocato doveva ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decorso anche quando la stessa sia stata posta in essere in qualità diversa da quella professionale”.

Il nuovo Codice Deontologico, dispone, all’articolo 9 che:

“1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2.l’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense”.

Pertanto si deve giungere alla conclusione che la qualità di avvocato “lungi dall’essere una attenuante del comportamento posto in essere, costituisce una aggravante del comportamento deontologicamente scorretto”.

Gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno precisato che “l’esplicazione della propria attività professionale certamente non legittima l’utilizzazione da parte dell’avvocato di espressioni insultanti o denigratorie, quale quella nella specie”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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