L’ANATOCISMO E’ CONTESTABILE ANCHE DAL GARANTE AUTONOMO

In materia di contratto autonomo di garanzia, tra le varie eccezioni che il garante può proporre nei riguardi del creditore garantito rientra, secondo la giurisprudenza, quella riguardante la nullità del contratto-base per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.

Vediamo cosa ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sez. I, con l’ordinanza n. 371 del 10 gennaio 2018

La massima espressa dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza in commento è la seguente:

“Nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, ammessa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative, il garante autonomo deve ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo. Va evidenziato che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta”.

Nel caso di specie, gli attori avevano proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti, e nei confronti di una società per i quali loro erano garanti. Nello specifico agli stessi era stato intimato il pagamento di un’ingente somma di denaro, avendo riguardo alla garanzia da essi prestata in favore della società debitrici principale.

Nonostante gli opponenti avevano eccepito la nullità delle garanzie fideiussorie, asseritamente prestate senza la previsione dell’importo massimo garantito, e l’addebito di interessi superiori a quello contrattualmente convenuto e a quello legale, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto le loro doglianze.

La Corte di Cassazione, intervenuta sul punto ha chiarito che

“il problema della possibile confluenza, nel salso iniziale di interessi anatocistici, non può che risolversi in senso sfavorevole alla banca. Infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali  carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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