LA TRANSAZIONE FISCALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO PERMETTE DI EVITARE LA CONSUMAZIONE DEL REATO

Il concordato preventivo quale scudo contro il reato tributario

“[…] l’omologa del concordato preventivo successiva alla scadenza del termine di versamento delle imposte, non esclude la responsabilità del legale rappresentante della società […]”

Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di reati tributari a mezzo della sentenza n. 6591/2017 disciplinando una materia complessa, quale quella tributaria combinata al ramo del diritto fallimentare.

La Corte ha, infatti, stabilito che, atteso il carattere istantaneo del perfezionamento del reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. 74/2000, l’omologa del concordato preventivo successiva alla scadenza del termine di versamento delle imposte non esclude la responsabilità del legale rappresentante della società.

Il richiamato articolo, com’è noto, dispone che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute

> sulla base della stessa dichiarazione o

> risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti

per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta.

La transazione fiscale non estingue, pertanto, il reato che si considera consumato allo spirare del termine fissato per il versamento dell’imposta. Inoltre, a nulla vale la circostanza che la proposta di transazione fiscale sia intervenuta prima del suddetto termine.

Specularmente, sottolinea la Corte, se l’omologa del concordato interviene in epoca antecedente alla consumazione del reato, viene a modificarsi strutturalmente la fattispecie di reato.

La transazione fiscale va così a incidere sull’ammontare del dovuto con la naturale conseguenza che il debito potrebbe porsi al di sotto della soglia di punibilità.

Bisogna sottolineare come, in caso di inadempimento degli obblighi assunti dal debitori a mezzo del transazione fiscale, non comporta la reviviscenza del reato. Anche se nella pratica applicazione l’omologa di un concordato preventivo non è certamente un obiettivo semplice da raggiungere, anche considerando i costi della procedura concorsuale in esame.

Il meccanismo merita comunque un certo interesse dal punto di vista pratico, rappresentando un chiaro appiglio giurisprudenziale che può garantire al legale rappresentante di una società di evitare l’applicazione di norme di carattere penale a suo danno.