LA RIAPERTURA DEL FALLIMENTO

Conseguenze riapertura del fallimento

La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con l’ordinanza n. 21219 del 13 settembre 2017 ha disposto che la riapertura del fallimento comporta la reviviscenza dell’originario procedimento

Riaprire il fallimento dopo la risoluzione del concordato di cui all’art. 137 della legge fallimentare, altro non fa che produrre la reviviscenza dell’originario procedimento concorsuale senza dar luogo ad un nuovo ed autonomo procedimento.

Ciò è quanto stabilito dalla Prima Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 21219 del 13/09/2017.

La vicenda:

La questione riguardava il delicato problema dei crediti insorti in pendenza del concordato fallimentare, risolto per inadempimento.

Nel caso di specie, due società erano fallite e ricorsero per cassazione nei confronti del curatore, impugnando il decreto emesso dal Tribunale di Taranto che era pervenuto alla conclusione che il credito del curatore dovesse essere escluso in quanto sorto in pendenza del fallimento di entrambe le società.

La decisione della Corte:

La Corte di Cassazione, preliminarmente sottolinea che per concordato fallimentare bisogna intendere una causa legale di cessazione del fallimento, ossia un atto negoziale con il quale si sostituisce alla liquidazione fallimentare un accordo tra il fallito ed i creditori stessi, nel rispetto del principio della par condicio creditorum, precisando che la riapertura del fallimento non genera un nuovo procedimento quanto piuttosto la prosecuzione del precedente.

Alla base di quanto appena detto, i giudici affermano che:

“La riapertura del fallimento costituisce un fenomeno di reviviscenza e che la riapertura del fallimento deriva direttamente da vicende interne alla procedura originaria”.

Inoltre evidenziano che, con riferimento alla riapertura del fallimento derivata da inadempimento del concordato, trova applicazione l’azione revocatoria di cui all’articolo 140, secondo comma, della legge fallimentare; regolamentazione incompatibile con una ricostruzione della riapertura in termini differenti da quelli della semplice prosecuzione.

Dopo quanto detto, i giudici della Suprema Corte, cassano l’impugnato decreto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER