LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE FATTA A MANI DI UNA PERSONA “AMICA”

Non può ritenersi in alcun modo valida la notifica eseguita nelle mani di una persona qualificatasi come “amica” del destinatario dell’atto, in quanto tale rapporto di amicizia è una cosa ben diversa dal rapporto di parentela, non essendo la persona amica nemmeno qualificabile come soggetto addetto alla casa

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 9371 del 2019

La questione che si appresta a risolvere la Corte di Cassazione con la sentenza in commento riguarda la validità o meno della notifica di una cartella esattoriale nelle mani di una persona qualificatasi come “amica” del contribuente.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto l’appello proposto da un contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale il ricorso iniziale da lui proposto, avverso un provvedimento di fermo amministrativo, era stato parzialmente accolto.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale la notifica di una delle tre cartelle di pagamento doveva ritenersi illegittima mentre la notifica delle altre due cartelle era pienamente legittima anche se consegnata nelle mani di persona qualificatasi come “amica” del ricorrente.

Nel caso in cui il destinatario della notifica sia assente, una persona qualificatasi come sua “amica” è idonea a ritirare l’atto o serve necessariamente che questa sia lasciata ad una persona della famiglia o addetta alla casa o all’ufficio?

Il rapporto di amicizia che lega due persone può essere equiparato ad un rapporto familiare?

La giurisprudenza di legittimità ha esteso la portata del concetto di “persona di famiglia” alla quale legittimamente poter consegnare l’atto da notificare, ricomprendendo non solamente i parenti, ma anche gli affini, escludendo che la persona di famiglia debba necessariamente essere anche convivente.

La qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda di colui che ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dal messo notificatore nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesi la validità della notificazione, l’onere di fornire prova contraria e nello specifico la prova dell’insussistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suddette, ovvero l’occasionalità della sua presenza.

Sulla base di quanto appena espresso non può ritenersi in alcun modo valida la notifica eseguita nelle mani di una persona qualificatasi come “amica” del destinatario dell’atto, in quanto tale rapporto di amicizia è una cosa ben diversa dal rapporto di parentela, non essendo la persona amica nemmeno qualificabile come soggetto addetto alla casa.

Nel caso di specie pertanto la consegna della notifica nelle mani dell’amico del ricorrente non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica stessa, essendo l’amico stesso una persona presente sul posto solamente in via occasionale e transeunte.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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