REVISIONE PATENTE E REQUISITI PSICO-FISICI

Dubbi sui requisiti psico-fisici? Sì alla revisione della patente

Tar Latina, sentenza n. 257 dell’8 aprile 2019

Nel caso in cui vi siano dei dubbi circa la permanenza dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge per i possessori della patente di guida, l’amministrazione degli interni ha la facoltà di disporre la revisione della patente medesima?

Il Tar di Latina, con la sentenza n. 257 dell’8 aprile 2019 è intervenuto per far chiarezza.

La vicenda in questione origina dal provvedimento del direttore della Motorizzazione civile con cui aveva disposto la revisione della patente di guida, ex art. 128 del Codice della strada, nei confronti dell’odierno ricorrente, in seguito alla comunicazione da parte della Polstrada in cui era stato riferito che lo stesso

“alla guida di un’autovettura aveva provocato un incidente con lesione a terzi”.

A sostegno delle proprie doglianze il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 128 del c.d.s. ed il vizio di eccesso di potere, ritenendo che il prelievo ematico, a seguito del quale era stata riscontrata la positività a sostanze stupefacenti, oltre il limite consentito, era stato effettuato solamente dopo la somministrazione in ospedale degli oppiacei necessari per indurlo in coma farmacologico; pertanto il test effettuato non doveva avere alcuna validità.

Il Tar, intervenuto sulla questione, ha respinto il ricorso presentato dall’uomo precisando che:

“L’articolo 128, comma 1, del codice della strada, nella versione in vigore all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato, disponeva che: gli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall’articolo 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”.

Nel caso di specie la revisione era stata disposta dalla Motorizzazione la quale può prevederla a sua discrezione ogni qual volta vi siano dei dubbi sulla persistenza o meno dei requisiti fisici e psichici necessari per l’idoneità tecnica, a prescindere quindi dal caso in cui detta misura può essere comminata anche dal Prefetto.

Proprio per la gravità dell’incidente causato dal ricorrente, che si era verificato in quanto questo aveva invaso la corsia opposta, andando ad urtare frontalmente un autocarro, non appare né illogica né tanto meno irragionevole, essendo condivisibile l’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge per il rilascio della patente di guida.

Inoltre secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“se in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell’infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 del c.d.s.”

Dott.ssa Benedetta Cacace