LA MEDIAZIONE IN ITALIA

La Corte di Giustizia europea esprime un giudizio sulla mediazione in Italia

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 14 giugno 2017, causa C-75/16 ha espresso il suo parere in merito ad alcuni aspetti che caratterizzano il procedimento A.D.R. della mediazione civile e commerciale, come disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010.

Il Tribunale di Verona, con riferimento ad un opposizione, con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, proposto da due consumatori, contitolari di un conto corrente nei confronti di un istituto bancario, ha ritenuto di sollevare due questioni pregiudiziali, chiamando in tal modo a pronunciarsi la Corte europea:

  1. “Se l’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11, nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi fatta salva la direttiva 2008/52, vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all’articolo2, paragrafo 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre a quelle che non riguardino i consumatori”

  2. “Se l’art. 1 della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all’art. 2, paragrafo 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l’assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo”.

La risposta della Corte di Giustizia in riferimento alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, muove nel senso di precisare che la nominata direttiva 2008/52 ha come obiettivo primario quello di facilitare l’accesso alle A.D.R. e di promuovere la composizione amichevole delle controversie mediante tali strumenti.

V. anche

Ne deriva, da un lato e da una prima lettura, l’impossibilità di applicare la suddetta direttiva al caso di specie, trattandosi evidentemente di una controversia che non presenta carattere transfrontaliero.

Dall’altro lato, è pur vero che lascia agli Stati la facoltà di applicare la medesima direttiva anche ai procedimenti di mediazione nazionali, che non presentino alcun tratto transfrontaliero, e tale è stata la scelta attuata dallo stato italiano, tuttavia ciò non produce l’effetto di estendere l’ambito di applicazione della direttiva.

In merito alla seconda questione, vengono enucleati i caratteri che le controversie devono avere per poter essere disciplinate dalla direttiva 2013/11. Deve essere il giudice del rinvio a valutare se nel caso di specie, debbano considerarsi soddisfatti tutti i requisiti elencati dalla direttiva. In caso di risposta affermativa, allora si potrà concludere per la piena applicabilità della direttiva 2013/11.

La direttiva in esame prevede la possibilità per i consumatori di presentare, su base volontaria, reclamo contro i professionisti dinnanzi ad un organismo A.D.R.

Come deve essere inteso l’elemento della volontarietà?

Dobbiamo staccarci dal dato letterale e valutare le disposizioni di diritto nel loro contesto.

Gli Stati membri sono liberi di scegliere gli strumenti procedurali A.D.R. che ritengono più opportuni, salvaguardando il fine ultimo del libero accesso alla giustizia. L’esistenza di tale procedura non deve essere vincolante per le parti ed i termini di prescrizione e decadenza non devono venire a scadenza durante le procedure A.D.R.

Rispettate queste esigenze, la procedura di mediazione, come conosciuta nel nostro ordinamento non osta alla direttiva europea e si considerano tutela i diritti da questa posti alla base delle A.D.R.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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