CARTELLA CLINICA INCOMPLETA

Cartella clinica incompleta: conseguenze

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 22639 del giorno 8 novembre 2016 ha stabilito che in caso di cartella clinica incompleta, l’errore medico è presunto

Il dottore ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella clinica del paziente.

L’incompletezza della cartella clinica, non giova al medico o alla struttura sanitaria convenuta, ma contrariamente, agevola il paziente danneggiato.

Il caso di specie:

Un paziente aveva lamentato degli errori professionali durante l’esecuzione di due interventi chirurgici e, per tale motivo agiva in giudizio, contro i sanitari, la struttura ospedaliera e le relative compagnie assicurative.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda, sostenendo che non vi era responsabilità dei convenuti, ritenendo la domanda dell’uomo non provata, non essendovi alcuna dimostrazione del nesso causale tra gli interventi chirurgici ed il danno lamentato.

V. anche

La decisione della Corte di Cassazione:

Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, dato che la Corte d’Appello aveva ritenuto incombere sul danneggiato la dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’intervento subito ed i conseguenti danni. Invece avrebbe dovuto onerare i convenuti a dover dimostrare l’assenza del detto legame causale.

Sostanzialmente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che detta prova gravasse sull’attore e che l’incompletezza della cartella clinica si risolvesse a suo danno.

I giudici della Corte di Cassazione, seguendo il proprio orientamento oramai consolidato, sostengono, come l’incompletezza della cartella clinica generasse una prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta del medesimo fosse idonea a cagionare il danno.

Detta regola è un’esplicazione diretta del riparto probatorio, posto che impone:

  1. all’attore danneggiato di “allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato”;
  2. al convenuto di dimostrare “o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso è stato eziologicamente rilevante”.

Il fondamento di questo riparto, si basa sul principio della c.d. prossimità o vicinanza della prova, ossia sulla regola di stampo giurisprudenziale che grava dell’onere probatorio la parte prossima alla fonte di prova.

Pertanto, essendo onere dei sanitari compilare in maniera corretta la cartella clinica, l’eventuale inosservanza di tale obbligo, comporta in primo luogo un loro specifico inadempimento, per difetto di diligenza ex art. 1176 c.c.

Di conseguenza, se il paziente danneggiato ha adempiuto al proprio onere probatorio, allora sussisterà la responsabilità della controparte.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER