Violazione del consenso informato

Ripartizione dell’onere probatorio per la violazione del consenso informato

La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza n. 16503 del 5 luglio 2017 affronta il tema della responsabilità nascente da violazione del consenso informato e danno derivante al paziente per essere stato sottoposto ad un operazione in mancanza di una adeguata informazione

Secondo la Corte di Cassazione non è veritiera la tesi dei ricorrenti incidentali, secondo cui l’inadempimento dell’obbligo informativo si sostanzierebbe solamente in caso di allegazione e prova, da parte del paziente, di un suo probabile rifiuto all’operazione in caso di avvenuta adeguata informazione.

La Corte ribadisce che:

Il fondamento del trattamento sanitario è costituito dall’obbligo del consenso informato, in mancanza del quale, l’intervento del sanitario è illecito, anche se nell’interesse del paziente. Come previsto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 16 ottobre 2007, n. 21748.

Ai sensi degli articoli 3 e 32 della Costituzione, e dell’articolo 33 della legge n. 833 del 1978, tale obbligo è a carico del medico, il quale, una volta richiesto dal paziente l’esecuzione di un determinato trattamento, decide autonomamente se accogliere o meno la richiesta.

L’acquisizione del consenso informato da parte del sanitario costituisce una prestazione diversa da quella dell’intervento medico richiesto; avendo una rilevanza autonoma ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.

Sono due diritti distinti:

-il consenso informato si riferisce al diritto fondamentale del soggetto all’espressione dell’adesione consapevole al trattamento sanitario proposto dal dottore;

-il trattamento medico si riferisce alla tutela del diritto fondamentale alla salute.

Il diritto ad esprimere il consenso informato viene leso da medico, quando egli tenga una condotta che lo porti a compiere degli atti medici su un paziente senza averne da lui il consenso. Il danno cagionato da questa condotta è rappresentato dal verificarsi dell’intervento sul paziente, senza la previa acquisizione del consenso.

È necessario che ogni valutazione abbia ad oggetto la comparazione tra la situazione in cui si è venuto a trovare il soggetto all’esito dell’espressione del proprio consenso malamente informato, con quella in cui si sarebbe trovato se l’intervento del medico non avesse avuto luogo.

Il danno conseguenza da risarcire è solamente quello risultante dall’alterazione del corso degli eventi, cagionato dal consenso malamente informato rispetto a ciò che poteva dirsi sviluppo normale della situazione in atto al momento in cui l’operazione oggetto del consenso è stata eseguita.

Il paziente che presenti la domanda risarcitoria, relativa all’incompletezza del consenso informato, deve allegare implicitamente il danno alla sua libera e consapevole autodeterminazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace