La responsabilità solidale della Banca e dell’intermediario finanziario

La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza n. 18928 del 31 luglio 2017 ha stabilito che, per il danno causato dall’intermediario finanziario risponde anche la banca

La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza del 31 luglio 2017, n. 18928 ha chiarito che la banca è solidalmente responsabile con l’intermediario finanziario in caso di danno da esso causato.

La vicenda:

La Corte d’appello riformava la sentenza del Tribunale e condannava e la banca, in qualità di istituto di credito col quale si erano intrapresi rapporti contrattuali, e la società intermediaria preponente, al risarcimento del danno, in solido, in favore di un investitore.

Banca e il promotore finanziario presentavano ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte:

Con una precedente sentenza, la n. 26172/2007, la Corte di Cassazione già sottolineava che in tema di responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare, per i danni causati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle loro mansioni, l’accertamento di un rapporto tra fatto illecito ed esercizio dei loro compiti, comportava la nascita di una responsabilità diretta a carico della società.

Gli articoli 21 e 23 del T.U.F., fanno riferimento ai comportamenti imputabili direttamente ai soggetti abilitati, come società di intermediazione mobiliare e banche, che devono operare con una specifica diligenza.

Tale criterio di imputazione della responsabilità è estraneo all’articolo 31, terzo comma, T.U.F., ove il preponente risponde dell’altrui fatto illecito per il solo rapporto di preposizione e per l’affidamento delle incombenze al promotore finanziario, purché sussista il nesso di occasionalità necessaria tra queste ultime e le condotte tenute dal promotore.

L’investitore deve allegare solamente l’inadempimento delle obbligazioni poste a carico della controparte, e fornire la prova del danno e del nesso di causalità.

Invece l’intermediario finanziario deve provare che ha adempiuto alle obbligazioni a suo carico poste e di aver agito con diligenza.

Generalmente la responsabilità della banca ha natura contrattuale, in quanto spesso intrattiene rapporti contrattuali con il cliente, mentre quella della società intermediaria ha natura extracontrattuale, dato che quasi mai risulta legata all’investitore da alcun rapporto di tipo contrattuale.

In ogni caso, anche se non sussiste un vincolo di natura contrattuale, ciò non esclude qualsivoglia responsabilità della società intermediaria per fatto proprio.

Questa responsabilità sussiste non solamente quando il promotore è venuto mano ai propri doveri ma, anche in tutti quei casi in cui il suo comportamento è fonte di danno per il risparmiatore e, rientri nel quadro delle sue attività.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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