LA MATERNITA’ SURROGATA E L’IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE

L’impugnazione del riconoscimeto del figlio naturale concepito con la maternità surrogata.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 18 dicembre 2017 ha disposto che occorre valutare l’interesse del minore

I giudici della Corte Costituzionale, hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Milano, in riferimento all’articolo 263 del Codice civile, sostenendo che il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito con la maternità surrogata è sempre tenuto a valutare l’interesse alla verità e quello del minore.

V. anche

Questo è il principio sancito dalla sentenza n. 272 del 18 dicembre 2017 della Corte Costituzionale, dove nello specifico è stato chiarito che nell’azione disciplinata dall’art. 263 c.c., risulta ineludibile la valutazione comparativa fra due interessi di rilievo primario.

Infatti, i giudici hanno sottolineato che sussistono ipotesi ove questa valutazione viene operata direttamente dalla legge e al contempo, ulteriori ove:

“Il legislatore impone, all’opposto, l’imprescindibile presa d’atto della verità, con divieti come quello della maternità surrogata. Ma l’interesse del minore non è per questo cancellato”.

Quindi, in mancanza di istruzioni utili da parte della legge, quale la fattispecie sottoposta al vaglio di costituzionalità, detta valutazione risulta essere sicuramente più complicata rispetto alla sola alternativa vero/falso.

V. anche

Tra le variabili che si devono tener conto,

“oltre alla durata del rapporto con il minore e, quindi, alla condizione identitaria già acquisita, oggi assumono particolare rilevanza le modalità del concepimento e della gestazione”

e la facoltà per il genitore sociale di stabilire, mediante l’adozione in particolari casi, una relazione giuridica che assicuri al minore una tutela adeguata.

Nella stima comparativa in esame, rimessa al giudicante, per la stessa Corte, rientra anche la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento collega alla surrogazione di maternità, la quale

“offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”,

Dottoressa Benedetta Cacace