LA LEGGE SALVA-SUICIDI E LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

Il ricorso per la composizione della crisi sospende le aste?

Vediamo qual è il rapporto tra la procedura di sovraindebitamento e l’eventuale procedura esecutiva immobiliare

La legge n. 3/2012, detta anche “Legge salva suicidi”, introduce dei rimedi per la situazione di sovraindebitamento del debitore, cioè quella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

All’interno della suddetta legge vengono disciplinati il c.d. accodo di composizione della crisi e il cd. Piano del consumatore.

Senza entrare nello specifico ci vogliamo soffermare sui rapporti tra la procedura di sovraindebitamento e le procedure esecutive immobiliari eventualmente pendenti nei confronti del debitore che abbia fatto ricorso agli strumenti di cui alla L. n. 3/2012.

Sia per quanto concerne l’accordo di composizione della crisi che al piano del consumatore, la legge prevede la possibilità che vengano interrotte tutte le azioni esecutive in corso.

L’articolo 10, secondo comma lett. c) dispone che:

“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.

V. anche

In merito al piano del consumatore, l’articolo 12bis al secondo comma prevede che:

“quando, nelle more della convocazione dei creditori, al prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.

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Basta la mera presentazione del ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento per ottenere l’interruzione automatica delle procedure esecutive immobiliari eventualmente pendenti?

La risposta a tale quesito varia a seconda dell’interesse che si intende proteggere maggiormente, ossia quello del creditore o quello del debitore.

Nell’ottica favorevole al creditore, si potrebbe concludere che la prosecuzione dell’asta giudiziaria di fatto non interferisce con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento la quale terrà conto degli eventuali introiti provenienti dalla vendita alle aste pendenti per determinare le percentuali di soddisfazione dei singoli creditori.

Nell’ottica invece più favorevole al debitore e più rispondente alla ratio della L. n. 3/2012, il diritto del soggetto debitore alla propria esdebitazione dovrebbe ritenersi prevalente sul diritto di ogni singolo creditore a vedere soddisfatto il proprio credito. In tale ottica i Tribunale dovrebbero sospendere le aste giudiziarie in ragione della mera presentazione del ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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