LEGGE N. 3 DEL 2012, DETTA ANCHE “LEGGE SALVA-SUICIDI”

Come liberarsi dai debiti?

Analizziamo alcuni casi riguardanti la c.d. legge salva suicidi

1° Caso: ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, liquidazione del patrimonio in seguito alla non accettazione dell’accordo proposto ai creditori

Brevemente, trattasi di una famiglia composta da Tizio e Caia, residenti in Emilia Romagna, inizialmente entrambi occupati, lui come operaio presso un’azienda, lei in una cooperativa.

In seguito, la moglie viene licenziata ed iniziano ad accumulare debiti per un ammontare di 210.000 euro circa, tra mutui, condominio, finanziamento e tasse.

Il principale creditore era la Banca Credem erogante il mutuo.

I coniugi si rivolgono per opporsi inizialmente ad un precetto attivato dalla Credem al fine di riscuotere rate del mutuo non pagate.

Analizzando la situazione risultava possibile usare la procedura di ristrutturazione del debito introdotta con la Legge n.3/2012 detta anche legge “salva suicidi”.

Tale legge permette, grazie alla nomina da parte del Giudice di un Organismo di composizione della crisi, detto anche O.C.C., la cui professionalità e sensibilità è fondamentale, di falcidiare la massa debitoria tenendo conto delle reali consistente economiche dei debitori.

Le possibilità offerte dalla legge in esame sono 3:

1) piano del consumatore;

2) accordo di ristrutturazione del debito, ossia un accordo con i creditori omologato se il 60% della massa creditrice vota favorevolmente;

3) liquidazione del patrimonio, dove di prevede la dismissione di tutti i beni liquidabili.

Nel caso in esame, come massa attiva da usare al fine di soddisfare, in parte, tutti i creditori, la famiglia di Tizio e Caia, con l’ausilio dell’OCC aveva proposto l’accordo con i creditori offrendo:

  1. a) 350 euro mensili per 3 anni dello stipendio del marito;
  2. b) la vendita della casa di proprietà;
  3. c) il TFR accumulato dall’uomo;
  4. d) un quinto del futuro stipendio di Caia, nell’ipotesi in cui questa avesse trovato un lavoro durante la pendenza della procedura avente durata di 3 anni.

Tuttavia, la banca, nonostante l’accordo fosse migliorativo rispetto a qualsiasi altra procedura esecutiva da loro utilizzabile per recuperare il credito, ha preferito rifiutare l’accordo per non creare un pericoloso precedente.

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Per questa ragione si è avanzato in via subordinata la liquidazione del patrimonio che ha come durata minima 4 anni e prevederà la dismissione dell’immobile in primis, per poi decurtare di 350 euro lo stipendio di Tizio per 4 anni.

Alla fin dei 4 anni, i signori dovranno presentare, istanza di esdebitazione. Gli stessi, a fronte di una massa debitoria iniziale di circa 210 mila euro si troveranno nella possibilità di ripartire da capo, con azzeramento di tutti i debiti, avendo corrisposto ai creditori circa 100 mila euro.

 

2° caso: Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 24 del 31 marzo 2015 accoglie il piano del debitore anche se non soddisfa i creditori

In caso di sovraindebitamento, il Tribunale può accogliere il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore se non vi è contestazione da parte dei creditori.

Ciò è quanto afferma il Tribunale di Bergamo che in due decreti di omologa chiarisce come la valutazione del piano del debitore da parte del Giudice non inerisce la convenienza della proposta, riservata invece ai creditori, ma la legittimità e la fattibilità della proposta stessa.

Nei casi in oggetto, i debitori, persone fisiche, a fronte di un debito verso terzi di circa 300 mila euro avevano proposto ai creditori il pagamento dei debiti con una significativa riduzione, arrivando al soddisfacimento del solo 2,5%.

V. anche

Il Giudice in tal caso, rilevata l’assenza di contestazioni da parte dei creditori e preso atto della capacità economia del debitore, aveva proceduto all’omologa del piano sostenendo che:

“la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell’OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione”.

In seguito a tali pronunce è possibile affermare che il Giudice in tali casi deve solo verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché l’assenza di ragioni ostative all’omologazioni.

3° caso: è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, in base all’art. 14 ter L. 3/2012 anche in mancanza di beni mobili e immobili?

Il Tribunale di Rovigo ha disposto che anche se possa sembrare un’antinomia giuridica, deve essere ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss della L. 3/2012 anche nel caso in cui il debitore non abbia beni mobili e immobili, in particolare in quanto l’istituto della liquidazione è stato mutuato dalla procedura fallimentare che non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro.

Scarica il modello della proposta del piano del consumatore

4°caso: sovraindebitamento e gratuito patrocinio

Deve essere ammesso il ricorrente, ex art. 126 t.u. spese di giustizia, al gratuito patrocino sia in relazione al procedimento eventualmente avviato ex art. 15 della L. 3/2012 per la nomina di un professionista con funzioni di OCC, sia con riferimento alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

5°caso: è possibile integrare durante il ricorso la documentazione necessaria a far considerare fattibile la proposta?

Il Tribunale di Sulmona, il 21 luglio 2017 ha stabilito che i documenti prodotti dal debitore, in sede di reclamo ex art. 737 e ss c.p.c. contro la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto ex art. 10 L 27 gennaio 2012 n.3, in conformità alla statuizione del Giudice delegato e ad integrazione di quelli in precedenza depositati, possono far ritenere dal tribunale fattibile l’accordo di composizione della crisi proposto dal debitore, con consequenziale adozione da parte dello stesso tribunale dei provvedimenti funzionali al proseguimento della procedura.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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