La denominazione “latte” e simili per prodotti vegani è vietata

La Corte di Giustizia UE, sez. VII, con la sentenza n. C-422/16 del 14/06/2017 ha stabilito che la denominazione “latte” contenuta nel Regolamento UE n. 1308/2013 riservata ai prodotti latteo-caseari, non può essere usata per designare un prodotto vegetale.

La Corte di Giustizia UE ha sentenziato stauendo che  “latte” “burro” “formaggio” “yogurt” sono termini che non possono essere associati ai prodotti vegetariani e vegani poiché non di origine animale e l’errata denominazione potrebbe indurre in inganno il consumatore finale del prodotto.

La vicenda:

La Tofu Town.com, che produce e distribuisce cibo vegano utilizzando per i suoi prodotti denominazioni quali “burro di tofu” e “formaggio vegano”, è stata chiamata in causa da un’associazione che presidia i divieti di concorrenza.

La Corte, concordando con quanto esposto dall’associazione, ha rilevato che la normativa europea riserva esplicitamente le denominazioni in questione solamente ai prodotti di origine animale, e di conseguenza la Tofu Town, commercializzando tali prodotti di origine vegetale utilizzando le suddette denominazioni, viola la disciplina.

Secondo il Regolamento Ue n. 1308/2013 il latte è “esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione”.

Inoltre, la denominazione “latte” può essere usata “per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata”.

Pertanto, il termine “latte” non può essere usato in maniera legittima per designare un prodotto di origine puramente vegetale, dato che, il latte è un prodotto puramente animale.

La decisione della Corte:

La Corte ha specificato che gli alimenti di origine esclusivamente vegetale, non possono essere denominate e commercializzati con le denominazioni tipiche dei prodotti di origine animale, quali “latte, burro, formaggio, yogurt ecc.”, perché per il diritto europeo queste denominazioni indicano solamente prodotti latteo caseari