Articolo 177 c.p.p.: la nullità degli atti processuali

L’articolo 177 c.p.p. dispone che:

“l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”

L’atto processuale penale è un atto sempre a forma vincolata, di conseguenza possiamo affermare che nel processo penale vige il principio di tassatività delle forme. L’atto processuale penale, per essere valido ed efficace, deve essere compiuto rispettando particolari forme, tassativamente indicate dalla legge, in caso contrario rischia di essere viziato da nullità.

Nel momento in cui l’atto processuale penale rispecchia il modello astratto è perfetto ed efficace, vi è una corrispondenza tra perfezione ed efficacia. Al contrario l’atto è imperfetto e invalido quando non rispetta le forme tassativamente previste per la sua realizzazione.

Tuttavia vi è un’importante eccezione costituita dal principio di conservazione degli atti imperfetti, in forza del quale il legislatore non vuole perdere gli atti viziati, e si prodiga per conservarli.

All’atto imperfetto sono conferiti degli effetti provvisori, in deroga all’equazione imperfezione = inefficacia.

Questi effetti provvisori, in seguito potranno essere eliminati del tutto, quindi l’atto imperfetto e provvisoriamente efficace, diverrebbe inefficace ex nunc qualora venga accertata l’esistenza del vizio, oppure possono consolidarsi e l’atto diventerebbe definitivamente efficace tramite l’istituto della sanatoria.

La più grave forma di invalidità dell’atto è l’inesistenza, l’atto processuale non è riconducibile ad alcuna fattispecie astratta prevista dalla legge. Tale atto non produce alcun effetto e quindi è come se non fosse mai esistito e tale vizio non può essere sanato nemmeno dal giudicato.

La dottrina ha creato un’altra figura di invalidità dell’atto, ossia l’abnormità, che si verifica nell’ipotesi in cui l’atto può essere astrattamente configurabile nel sistema giuridico ma è espressione di un abuso del giudice e al contrario dell’inesistenza è sanabile con il giudicato.

La nullità è una forma di invalidità patologica, l’atto è nullo quando non integra il modello astratto previsto dal legislatore.

Nell’ambito del diritto processuale penale vige il principio di tassatività delle nullità, sancito all’articolo 177 c.p.p., il quale sancisce che

“l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”.

Dobbiamo distinguere le nullità speciali, che sono quelle tassativamente previste da una singola disposizione normativa, dalle nullità di ordine generale, previste all’articolo 178 c.p.p..

Dott.ssa Benedetta Cacace