LA DEDUCIBILITA’ DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L’assegno per l’ex è deducibile per intero?

La CTR Lazio ha disposto che se il giudice non precisa che l’assegno è destinato anche a mantenere i figli è ammissibile l’integrale deduzione IRPEF

Saranno deducibili integralmente ai fini IRPEF, dal reddito del contribuente, le somme degli assegni mensili che questi è tenuto a versare al coniuge nel caso in cui la sentenza di separazione non abbia specificato se questi assegni fossero destinati anche al mantenimento del figlio.

L’importo dovuto per il mantenimento dopo una separazione o un provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono deducibili dall’IRPEF solamente per l’ammontare disposto dal giudice e per le quote riguardanti il mantenimento dell’ex coniuge e non per quelle relative al mantenimento dei figli, ma, in mancanza di tale specificazione, le deduzioni operate dal contribuente vanno considerate legittime.

Ciò è quanto evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 342/2018.

Il caso:

Nella vicenda in oggetto, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento relativa all’IRPEF per l’anno 2007 per carenti versamenti. Il giudice a quo aveva rilevato la legittimità delle deduzioni operate nel modello, riguardanti l’assegno di mantenimento all’ex coniuge.

V. anche

La Commissione Provinciale rideterminava le deduzioni in 4.800 euro annuali invece di 5.800. Decisione impugnata dall’Agenzia delle Entrate che sostiene l’indeducibilità dell’assegno di mantenimento perché non effettuato mensilmente, ma in unica soluzione.

L’appellante ritiene che vadano in ogni caso esclusi dagli assegni periodici al coniuge quelli riguardanti al mantenimento del figlio: dal momento che la sentenza di separazione non ha distinto la quota per l’assegno periodico al coniuge da quella per il mantenimento del figlio, l’Agenzia ritiene che l’assegno vada considerato destinato al coniuge per metà del suo ammontare e pertanto deducibile solamente in maniera parziale.

Una censura che secondo la Commissione Tributaria Regionale non merita accoglimento, evidenziando come la dichiarazione della moglie non prova in nessun modo che tale assegno non sia stato corrisposto mensilmente.

Nella sentenza di separazione viene indicata la cifra di 400 euro mensili quali assegni periodici spettanti alla moglie e non si specifica in nessuna maniera che tale importo comprenda anche le spese di sostentamento del figlio che nell’anno di imposta 2007 era già divenuto maggiorenne.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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