LA COMMISSIONE EUROPEA
Natura e funzioni della Commissione europea
La Commissione europea è l’organo esecutivo dell’Unione europea ed è la promotrice del processo legislativo. È composta da un delegato per ogni Stato membro, detto Commissario; ad ogni delegato è però richiesta la massima indipendenza dal governo nazionale che lo ha indicato.
Tale organo, rappresenta e tutela gli interessi dell’Unione europea nella sua interezza, avendo il monopolio del potere di iniziativa legislativa, propone l’adozione degli atti normativi dell’Unione, la cui approvazione ultima spetta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.
Inoltre è responsabile dell’attuazione delle decisioni politiche da parte degli organi legislativi e gestisce i programmi Ue e la spesa dei fondi.
Nascita:
Il nucleo originale da cui deriva quest’organo è l’Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, creata nel 1951. I Trattati di Roma del 1957 affiancarono alla CECA, la Comunità Economica Europea e la Comunità europea dell’energia atomica, entrambe dotate di una propria Commissione.
I tre esecutivi europei coesistettero fino al 1967, quando il Trattato di fusione portò a combinarli in un unico organismo, la Commissione delle Comunità europee.
Composizione e nomina:
La Commissione è composta da 28 commissari, uno per stato compreso il Presidente, scelti tra le personalità di spicco dello Stato membro di appartenenza. Tra i membri sono compresi, il presidente e l’altro rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in veste di vicepresidente.
V. anche
I commissari non solo legati da nessun tipo di rappresentanza con lo Stato da cui provengono, in quanto essi devono agire nell’interesse dell’unione. Tale principio viene sancito dall’articolo 17 del TUE:
“[…] I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza”.
“[…] La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti”.
La durata del mandato dei commissari è di 5 anni, che corrispondono alla durata delle legislature del Parlamento europeo.
La procedura di nomina è regolata dall’art. 17, par. 7 del TUE.
Funzioni:
L’art. 211 del TCE dispone che:
“Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:
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Vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso;
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Formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattati, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario;
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Dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formulazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato;
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Esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite”.