INFORTUNIO SUL LAVORO: AL FINE DELL’INDENNIZZO CONTA LA CONNESSIONE CON L’ATTIVITA’ PROTETTA

Secondo la Cassazione in caso di infortunio sul lavoro non ci si deve limitare a dare rilievo al solo rischio professionale come tradizionalmente inteso

Con la sentenza n. 2838 del 2018, i giudici di Cassazione hanno chiarito quando si può parlare di occasione di lavoro tale da rendere indennizzabile dall’Inail l’infortunio subito dal dipendente.

Secondo i giudici della sezione lavoro, in attuazione dell’art. 38 Cost. ai fini dell’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non ci si può limitare a dare rilievo solamente al rischio professionale come inteso tradizionalmente. A tal fine rilevano:

“tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta”.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che quando l’art. 2 del Testo Unico numero 1124/1965 parla di occasione di occasione di lavoro non intende affermare che l’infortunio debba avvenire per forza durante lo svolgimento delle attività tipiche per le quali è stabilito l’obbligo assicurativo.

“2. L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa. Non è
invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da infezione malarica, il
quale è regolato da disposizioni speciali .
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di
mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono
dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi
penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione,
inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

In virtù di ciò, deve considerarsi indennizzabile anche l’infortunio che si è determinato nell’espletamento dell’attività lavorativa connessa a quella tipica, in relazione ad un rischio che non proviene dall’apparato produttivo e che sia “insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni”, anche se debba essere ricondotto a ipotesi e attività proprie del lavoratore con il solo limite del rischio elettivo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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