IL LAVORATORE DEMANSIONATO NON PUO’ DECIDERE ARBITRARIAMENTE DI NON PRESENTARSI AL LAVORO

Il demansionamento non può giustificare l’assenza dal posto di lavoro

Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018

Se il lavoratore, a seguito dell’assegnazione di mansioni inferiori, non si presenta sul posto di lavoro, costituisce un comportamento ingiustificato e non una forma legittima di autotutela.

Ciò è quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018.

Il caso:

Il caso riguarda un lavoratore che, in seguito ad un demansionamento e dopo due mesi trascorsi svolgendo mansioni minime non riconducibili, sotto il profilo della professionalità e delle responsabilità, a quelle precedentemente svolte, decide di non presentarsi più sul posto di lavoro senza alcuna giustificazione apparente.

La Corte d’Appello di Firenze si è pronunciata a favore del lavoratore, ed ha respinto la richiesta di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori ed ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento fondato sulle assenze ingiustificate del lavoratore, con conseguente ordine di reintegra dello stesso sul posto di lavoro.

La Corte ha qualificato l’assenza del dipendente come forma di autotutela ex art. 1460 c.c., in conseguenza del demansionamento e dell’espletamento di mansioni non proprie.

Contro tale decisione, ricorre in Cassazione la società con memoria ex art. 378 c.p.c. adducendo un solo motivo di ricorso.

La società rileva la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 1460, 2103 e 2199 c.c., da parte della Corte territoriale, rispetto alla giustificatezza dell’assenza sul posto di lavoro in risposta alla dequalificazione del dipendente che non integra, secondo la società nemmeno il requisito di gravità dell’inadempimento previsto dall’art. 1460 c.c.

Sulla base delle risultanze probatorie, delle previsioni del CCNL Metalmeccanici applicato in azienda e dell’analisi del contratto individuale, i giudici di merito hanno rilevato la discordanza tra quanto effettivamente svolto nell’ultimo periodo dal soggetto e quanto previsto dal contratto di assunzione.

Il Collegio dispone che:

“Il lavoratore non può rendersi totalmente inadempiente alla prestazione sospendendo ogni attività lavorativa, ove il datore di lavoro assolva a tutti gli altri propri obblighi potendo rendersi totalmente inadempiente e invocare l’art. 1460 c.c., soltanto se è totalmente inadempiente l’altra parte”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER