IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE


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Cos’è il regolamento condominiale?

 

Il condominio è un ente di gestione che si costruisce senza alcuna formalità successivamente al termine della costruzione dell’edificio e la vendita, anche di uno solo, degli appartamenti di proprietà esclusiva.

Il regolamento è un atto che contiene le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l’attività dell’amministratore e quella dell’assemblea condominiale.

Il regolamento, considerata legge interna dei condomini è obbligatorio, ai sensi dell’art. 1138 c.c. quando i condòmini sono più di dieci.

La disciplina dettata dal codice civile e di cui al disposto succitato, si riferisce esclusivamente al regolamento di condominio assembleare, ovvero a quel regolamento che deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., secondo comma, ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti  che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Accanto al regolamento di tipo assembleare, frutto di un vero e proprio atto collegiale, vi è un altro tipo di regolamento, riconosciuto pienamente efficace dalla giurisprudenza, ossia quello contrattuale, che può aversi in fattispecie meglio di seguito descritte:

a) il regolamento approvato all’unanimità e sottoscritto da ogni condomino;

b)  il regolamento predisposto dall’originario costruttore – venditore ed accettato dai condòmini. Esso deve essere richiamato negli atti di acquisto dei singoli condomini così da formarne parte integrante e sostanziale, oppure essere allegato ai singoli atti di acquisto ed accettato dagli acquirenti mediante atti di adesione;

c)  il regolamento predisposto dall’originario unico proprietario ed inserito quale parte integrante nei singoli atti di disposizione. Esso deve essere depositato  presso un notaio, registrato e, quindi, inserito nei vari rogiti (si sottolinea, in proposito, che l’obbligo generalmente assunto nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari di accettare il regolamento condominiale  che in futuro verrà formulato dalla società venditrice non vale a conferire  a tale regolamento natura contrattuale, in quanto inesistente al momento del rogito).

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STUDIO PASQUALI AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI

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