La domanda di cancellazione dall’albo presentata subito dopo l’esposto e prima dell’invio degli atti al CDD


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La domanda di cancellazione dall’albo presentata subito dopo l’esposto e prima dell’invio degli atti al CDD

Dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni(*), al fine di evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti). … leggi articolo completo

Scarica il testo della sentenza:

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019

Fonte: https://www.codice deontologico-cnf.ti