Il reato di incendio
Incendio
Appiccare un incendio in un bosco non è la stessa cosa che dar fuoco alla macchina del vicino di casa
L’articolo 423 del codice penale stabilisce che:
“chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica”.
L’articolo 423-bis disciplina, invece, un’ipotesi speciale del reato di incendio e dispone che:
“chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, estero e persistente all’ambiente”.
Le pene previste da questo articolo sono più elevate di quelle previste dall’articolo 423 c.p., e la pena aumenta in seguito alla presenza di circosatnze aggravanti speciali elencate dall’art. 425 c.p. e cioè quando l’incendio doloso colpisce gli edifici pubblici, i monumenti, i cimiteri, le navi, gli aerei, gli scali marittimi ecc.
“Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate,cespugliate o erborate, compreseeventuali strutture e infrastrutture antropizzate posteall’interno delle predette aree, oppure su terrenicoltivati o incolti epascoli limitrofi a dette aree”.
Se l’incendio doloso provoca dei danni alla cosa pubblica, gli enti pubblici devono costituirsi parte civile nel procedimenti a carico dei responsabili del danno; ed il risarcimento consiste nelle spese sostenute per lo spegnimento dell’incendio e del danno al suolo e al sottosuolo.
Dott.ssa Benedetta Cacace