IL MANUFATTO ABUSIVO

Qual è il destino di un manufatto abusivo?

La Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 39455 del 28 agosto 2017 ha disposto che la messa alla prova con esito positivo, di un manufatto abusivo ne preclude l’ordine di demolizione

L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se ha natura di sanzione amministrativa, non può essere applicato conseguentemente alla declaratoria di estinzione per esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova, dato che questa pronuncia non prevede un accertamento preventivo di responsabilità penale e non può essere equiparato alla sentenza di condanna.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, in seguito ad un ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo contro una sentenza del Tribunale della stessa città che, nel dichiarare l’esito positivo della prova richiesta da un soggetto nel procedimento penale, lo aveva imputato dei reati ex art. 44 lett. c) del D.P.R. n. 380 del 2001, e art. 81 cpv. c.p., ometteva di disporre la demolizione delle opere abusive.

Il PG ricorrente sosteneva che, dato che ai sensi dell’art. 168 ter c.p., l’estinzione del reato, conseguente all’esito positivo della messa alla prova, non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, nel caso in cui siano previste dalla legge, il giudice avrebbe dovuto ordinare la demolizione, essendo chiara la natura della sanzione amministrativa accessoria, e il carattere obbligatorio del provvedimento.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso ha sottolineato come la messa alla prova si caratterizzi, per il suo carattere “di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale”, sì da prescindere da un accertamento di responsabilità.

Pertanto ha escluso che la dichiarazione di estinzione per esito positivo della prova possa essere equiparata ad una sentenza di condanna.

Inoltre la Corte ha evidenziato come l’ordine di demolizione sia l’esplicitazione di un potere sanzionatorio, “non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell’autorità amministrativa”, attribuito dalla legge al giudice penale in via accessoria rispetto alla sentenza di condanna.

Su tali basi i giudici hanno disposto che:

“L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur avendo natura di sanzione amministrativa, non può essere applicato in conseguenza della declaratoria di estinzione per esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova”,

dato che tale pronuncia non prevede un preventivo accertamento di responsabilità penale.

Ha precisato che l’ordine di demolizione rimane precluso dall’intervenuta estinzione del reato, ma lo stesso può e deve essere irrogato dall’autorità amministrativa quando ne ricorrono i presupposti.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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