IL DECORO ARCHITETTONICO PER LA CORTE DI CASSAZIONE

IN MATERIA DI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI, NEL VALUTARE L’IMPATTO DI UN’OPERA MODIFICATIVA SUL DECORO ARCHITETTONICO È DA ADOTTARE UN CRITERIO DI RECIPROCO TEMPERAMENTO TRA I RILIEVI ATTRIBUITI ALL’UNITARIETÀ DI LINEE E DI STILE ORIGINARIA, ALLE MENOMAZIONI APPORTATE DA PRECEDENTI MODIFICHE E ALL’ALTERAZIONE PRODOTTA DALL’OPERA MODIFICATIVA SOTTOPOSTA A GIUDIZIO, SENZA CHE POSSA CONFERIRSI RILEVANZA DA SOLA DECISIVA, AL FINE DI ESCLUDERE UN’ATTUALE LESIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO, AL DEGRADO ESTETICO PRODOTTO DA PRECEDENTI ALTERAZIONI

Per la recente pronuncia della II Sezione Civile della Corte di Cassazione del 12 giugno 2023, n. 16518

in materia di condominio negli edifici, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni”.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, una condomina conveniva in giudizio il vicino ritenendo che alcune opere realizzate sulla sua proprietà violassero le distanza tra le costruzioni e le vedute ed alterassero il decoro architettonico dell’intero edificio.

La donna chiedeva quindi il ripristino della condizione quo ante dell’edificio e la condanna al risarcimento del danno.

La controversia approdava in Cassazione.

Gli ermellini avvaloravano le doglianze della donna ritenendo che

la scelta del preveniente di costruire sul confine è definitiva, nel senso che – una volta edificato – nel sopraelevare l’opera, egli deve far combaciare il fronte della sopraelevazione con il fronte della costruzione inferiore, proseguendo in linea retta verticale, oppure deve arretrare il fronte della sopraelevazione fino a distanza dal confine non inferiore a quella legale o fino alla maggiore distanza prevista dai regolamenti locali vigenti al tempo della sopraelevazione” (cfr. Cass. n. 7762/1999, Cass. n. 14077/2003).

Lo stesso CTU, in corso di causa, aveva accertato che le alterazioni delle opere poste in essere dalla parte convenuta in giudizio, avessero alterato lo stato originario del Condominio e che non fossero in armonia con l’estetica del fabbricato, ma che invece si ponessero come elementi di disturbo compromettendone il decoro.

La Suprema Corte specificava che per decoro architettonico doveva intendersi

l’estetica del fabbricato risultante dall’insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità. Pertanto, è irrilevante il grado di visibilità delle nuove opere sottoposte a giudizio, in relazione ai diversi punti da cui si osserva l’edificio” giacché “in materia di condominio negli edifici, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni”.

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Cassazione civile sez. II – 12.06.2023, n. 16518

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