Girarsi e fare marcia indietro allo stop della polizia non costituisce reato, a meno che non si metta in pericolo la circolazione stradale.

 Se un poliziotto ci intima di fermarci ad un posto di blocco, ma abbiamo lasciato a casa la patente o durante la serata abbiamo un po’ esagerato con l’alcool, cosa succede se al posto di fermarci facciamo marcia indietro? Secondo la Giurisprudenza tale comportamento non ingenera un reato.

La Corte di Appello di Taranto, nella sentenza n.3 del 6 aprile 2017 si è espressa in tal senso, a condizione però che il comportamento del soggetto non si concretizzi in manovre pericolose: deve solamente limitarsi a cambiare percorso. Nel caso contrario scatta il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che tuttavia richiede una condotta attiva e violenta sulle cose o sulle persone, e la semplice resistenza passiva, di darsi alla fuga, non integra la fattispecie di reato.

Di conseguenza cambiare strada a seguito di uno stop della polizia o dei carabinieri non è un comportamento che determina alcuna sanzione penale.

Il comportamento vietato dalla norma è quello del conducente del veicolo che per evitare il blocco, inizia una manovra azzardata, causando un pericolo per il traffico e infrangendo il codice della strada. In sintesi quindi, l’automobilista che non vuole fermarsi ad un posto di blocco, commetterà il reato di resistenza a pubblico ufficiale, se non si limiterà a sottrarsi ai dovuti controlli, ma se per allontanarsi dalla pattuglia metterà in grave pericolo gli agenti e la circolazione stradale.