SE LA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI E’ NULLA, IL GIUDICE PUO’ RILEVARLO ANCHE D’UFFICIO

“[…] l’attività nomofilattica della Corte si è focalizzata nello specifico caso in cui alcuni profili di nullità della delibera impugnata non siano stati rilevati dalla parte […]”

Il presente articolo si incentra sull’analisi di una sentenza emessa il 4 maggio 2016 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, n. 8795.

Il provvedimento che s’intende portare all’attenzione del lettore interviene sulla disciplina della nullità di una delibera assembleare. Più precisamente, l’attività nomofilattica della Corte si è focalizzata nello specifico caso in cui alcuni profili di nullità della delibera impugnata non siano stati rilevati dalla parte.

L’articolo del codice civile di riferimento è, chiaramente, il 2379 che prevede i casi ed i tempi per l’impugnazione di una delibera. L’articolo in esame deve essere posto in relazione con i successivi articoli 2379 bis e 2379 ter c.c..

A giudizio della Corte è condivisibile il principio di ammissibilità del rilievo ex officio delle nullità del contratto diverse da quelle denunciate dalla parte nell’ambito delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari. La ratio del presente principio deve rinvenirsi, in primis, nella natura non etero determinata dei motivi di nullità.

I Giudici, da un lato, ammettono che le delibere assembleari non possono essere assimilate a dei contratti ma, dall’altro, non possono derogare al rispetto dei principi fissati da norme imperative per la loro valida formazione.

Pertanto, la forza espansiva riconosciuta al principio generale delineato dagli articoli 1421 e 1423 c.c. deve intendersi applicabile anche al caso di specie, nonostante l’elisione dell’esplicito richiamo dei citati articoli all’interno del disposto di cui all’art. 2379 c.c..

È interessante notare, in conclusione, come la Corte si ponga al termine del proprio ragionamento ponendosi in una prospettiva ancor più generale di quella assunta finora. Non manca di notare, infatti, che “[…] il rilievo di ufficio della nullità […] costituisce, in tesi generale, una irrinunciabile garanzia della tutela della effettività dei valori fondamentali della organizzazione sociale e in tale prospettiva va riaffermato che il suo esercizio è volto alla tutela di interessi generali dell’ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l’organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo […]”.