FRANCHISING

Il Tribunale di Milano, sez. V, con la sentenza n. 2648 del 6 marzo 2017 ha stabilito che nel caso in cui manchi l’esclusiva deve in ogni caso essere applicato il principio di buona fede

In base all’articolo 1 della Legge 129/2004, il contratto di franchising è un contratto atipico, con il quale il franchisor concede al franchisee, dietro corrispettivo, la facoltà di sfruttare tutta una serie di diritti e proprietà commerciali e industriali, allo scopo di proporre sul mercato determinati beni o servizi.

Il caso di specie:

Nella vicenda trattata dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2648 del 06/03/2017, il giudice ha dovuto interpretare il concetto di corretta distribuzione territoriale dei negozi in franchising in mancanza di un riconoscimento all’interno di un contratto di affiliazione di un’esclusiva di zona in favore del franchisee.

La clausola di esclusiva non è un elemento essenziale del contratto di affiliazione e pertanto la sua presenza all’interno del contratto medesimo non è obbligatoria.

La non essenzialità di questa clausola non esula le parti dall’eseguire il contratto di franchising secondo buona fede, ex art. 1375 c.c.

Le parti devono agire in maniera tale da preservare gli interessi dell’altra in base al principio di neminem laedere, ovvero devono garantirsi reciprocamente il giusto bilanciamento degli interessi contenuto all’interno di un contratto.

Quindi, anche se all’interno del contratto non sia prevista alcuna clausola di esclusiva di zona o per canali in favore del franchisee, il franchisor deve organizzare una rete di distribuzione territoriale dei punti vendita in modo che non vi siano negozi troppo vicini tra loro e che possano farsi concorrenza.

Nel caso di specie, un franchisee, in forza di un contratto di franchising, gestiva un negozio monomarca per la vendita dei prodotti della società franchisor. Il medesimo citava in giudizio il franchisor sostenendo che questo aveva applicato delle scorrette politiche di vendita, le quali ledevano gli interessi dell’affiliato per aver stipulato un contratto con altro soggetto terzo volto all’apertura di un negozio monomarca di dimensioni addirittura più grandi, vicino al negozio gestito dall’attore.

Questo comportamento, secondo il franchisee integrava una forma di inadempimento contrattuale, e pertanto domandava al Tribunale di Milano la risoluzione del contratto di affiliazione e la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale ha dovuto esaminare la libertà del franchisor, in mancanza di una esplicita delimitazione di esclusiva territoriale contrattuale, di aprire altri negozi con altri affiliati a proprio piacimento anche nelle vicinanze dei punti vendita dei precedenti affiliati.

Il Tribunale, partendo dalla lettura dell’articolo 1375 c.c. e dalla sua applicazione nel settore dell’affiliazione, ha ritenuto il comportamento del franchisor grave e lesivo della corretta gestione dell’attività economica ed ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER