COSA RISCHIO SE PUBBLICO UN VIDEO CHE MI RITRAE ALLA GUIDA?

L’incessante moda di farsi selfie o video alla guida nasconde il rischio di incorrere in una multa anche se non contestata subito

La principale causa di incidenti stradali e di multe deriva proprio dall’uso del cellulare durante la guida.

Chi viene pizzicato con in mano uno smartphone rischia una sanzione da 161 euro a 647 euro; se nei successivi due anni si commette il medesimo illecito, si subisce anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Ovviamente la vettura deve essere in movimento, ferma al semaforo, incolonnata nel traffico o in fila al casello.

I social network hanno diffuso una pericolosa moda, quella di fotografasi o di filmarsi durante la guida. Spesso e volentieri ciò avviene tenendo in pugno il telefono.

La foto o il video, se custodito nella propria galleria non ha di per sé alcun valore, ma se viene postato su Facebook o Instagram?

La pubblicazione di una foto o un video su internet, mentre si commette un illecito rappresenta una tacita ammissione di responsabilità da parte del trasgressore.

Ma veniamo al dunque, i carabinieri o la polizia, sono ancora nei termini per notificare il verbale con la contravvenzione dopo che il conducente ha pubblicato la foto sui social?

Quando sentiamo parlare di guida con il cellulare, si pensa istantaneamente ad una persona intenta a parlare al telefono, tuttavia non è l’unica ipotesi in cui può scattare la multa.

L’articolo 173 del codice della strada infatti sanziona l’uso del cellulare, qualsiasi esso sia. Pertanto, chi si scatta una foto o gira un video mentre sta guidando, è passibile di multa.

I più furbi, per aggirare tale divieto, si sono muniti di un supporto rigido da installare sulla plancia dell’auto, in tal modo ritengono di non essere passivi di multa in quanto hanno le mani libere.

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Ma non è detto che tale comportamento non venga ugualmente contestato, infatti il secondo comma dell’articolo 141 del codice della strada stabilisce che il conducente deve mantenere il controllo del proprio veicolo, in modo da essere in grado di poter compiere tutte le manovre necessarie, in condizioni di sicurezza, e garantire una tempestiva frenata dell’automobile entro i limiti del suo campo di visibilità.

La legge dispone che la contravvenzione deve essere contestata subito al conducente, nel caso in cui sia possibile. Pertanto, se il vigile fosse stato presente nell’immediatezza, avrebbe dovuto fermare ed elevare il verbale.

Ciò non è sempre possibile, e quando la contestazione non può essere immediata, la multa può essere inviata a casa del proprietario dell’auto. Tale invio tuttavia non deve avvenire oltre 90 giorni, come stabilito dall’art. 14 della legge n. 689/1981.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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