RECESSO E PIGNORAMENTO DEL CANONE

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI-3, con l’ordinanza n. 20952 del 17 ottobre 2016 ha stabilito che il conduttore può recedere dalla locazione anche nel caso in cui il canone sia pignorato

Se vi è un pignoramento di un credito, l’estinzione del credito stesso per cause posteriori al pignoramento non pregiudica i diritti del creditore pignorante, ex art. 2917 c.c.

 Ma, nel caso in cui ad essere pignorato sia il canone di locazione, il conduttore terzo pignorato può ugualmente recedere dal contratto?

A tale domanda ha risposto la Corte di Cassazione, Sezione VI-3, con l’ordinanza n. 20952 del 17 ottobre 2017.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’opponibilità della risoluzione del contratto di locazione al creditore pignorante a far data dall’evento risolutivo, nel caso in cui essa sia intervenuta precedentemente al pignoramento ma sia stata registrata dopo, delineando così i limiti applicativi dell’articolo 2917 c.c.

 Nel caso in esame la tempestiva registrazione del recesso del contratto di locazione da parte del conduttore è intervenuta in tempo successivo alla notifica del pignoramento presso terzi eseguita dal creditore, benché l’evento risolutivo fosse avvenuto precedentemente.

I giudici di Cassazione ritengono che l’articolo 2917 del codice civile sia volto esclusivamente a disciplinare il regime di opponibilità al creditore pignorante dei fatti estintivi dell’obbligazione e fissa la regola dell’inopponibilità al pignoramento degli eventi successivi estintivi del credito.

Per tale motivo, l’articolo 2917 c.c., non può incidere sulla libertà del conduttore di sciogliersi dal contratto secondo le regole di quel rapporto di locazione, ossia non può impedire l’efficacia del recesso del conduttore da un rapporto continuato quale il rapporto di locazione che venga esercitato secondo le regole tipiche di quel rapporto.

Il terzo pignorato non può essere costretto a proseguire contro la sua volontà il rapporto di locazione, se ha la possibilità di sciogliersene, in base alle regole che disciplinano il suo rapporto, solamente perché i canoni sono stati oggetti di pignoramento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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