Favoreggiamento dell’immigrazione

La Corte di Cassazione penale, sez. I, con la sentenza n. 9636 del 27 febbraio 2017 ha stabilito che il compenso minimo al trasportatore non è una attenuante

L’articolo 12 del D.Lgs. n. 286/1998 disciplina il reato dell’immigrazione clandestina, che consiste nel compiere atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una persona nello Stato.

In base all’interpretazione della giurisprudenza, si tratta di un reato di pericolo a consumazione anticipata, ed è irrilevante il conseguimento dell’evento dell’ingresso dello straniero all’interno del territorio dello Stato.

Se l’attività del favoreggiatore è stata remunerata con un compenso minimo, non si può configurare a suo favore l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, previsto dall’articolo 62, n.4 del codice penale.

Ciò è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. I Penale, con la sentenza n. 9636 del 27/02/2017.

La vicenda:

Il provvedimento origina da un ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Imperia, contro una sentenza con la quale il g.i.p. aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’articolo 12, comma 1 e 3 lett. a), e comma 3-ter, lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998, a lui ascritto in quanto aveva compiuto degli atti diretti a procurare l’ingresso clandestino in Francia di 14 cittadini extra-unionisti di varia nazionalità. Il soggetto era stato condannato a due anni di reclusione a 150.000 euro di multa.

Il Procuratore della Repubblica, in sede di ricorso, presso il tribunale di Imperia, aveva censurato il provvedimento, sostenendo che vi era stata una violazione di legge nell’avvenuta applicazione al caso concreto dell’attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

La Corte ha accolto il ricorso del P.M., annullando la sentenza impugnata nella parte in cui diminuiva la pena, ravvisando la circostanza attenuante.

Il comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. 286/1998 punisce:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.

Ai fini della ricorrenza del reato in esame è sufficiente la ricorrenza di:

“Atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina” e non rileva il conseguimento della finalità avuta di mira.

Il terzo comma dell’articolo 12 d.lgs. n. 286/1998, introduce alcune fattispecie aggravanti, e punisce:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingrasso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

1.Il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone”;

Il comma 3-534, prevede:

“La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3 […]:

1.Sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto”.

L’articolo 62, comma 1, n. 4 codice penale prevede che:

“Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti […]:

4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguite o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità […]”.

La Corte di Cassazione ha sostenuto la non applicabilità di tale attenuante, in base allo specifico disvalore penale del reato di cui all’articolo 12, che si incentra nel compimento di atti diretti a procurare ad un soggetto straniero l’illecito ingresso nel territorio.

Secondo la Corte:

“Il reato ascritto, sanzionando il compimento di attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato ovvero dello Stato confinante in difetto dei presupposti di legge, tutela l’interesse dello Stato alla sicurezza interna e alla cooperazione senza che occorra la realizzazione di un ingiusto profitto da parte dell’agente, il cui perseguimento aggrava, invece, il reato base, che si perfeziona con il compimento di atti volti al potenziale ingresso illegale dello straniero, rimanendo del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo”.

Dott.ssa Benedetta Cacace