ESPULSIONE DELLO STRANIERO E QUANDO È LEGITTIMATO STARE NEL PAESE

Ordine di espulsione per lo straniero? In quali casi è legittimato a restare nel paese?

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 39773 del 2018

Se ad uno straniero viene ordinato di lasciare il territorio nazionale, questo può invocare la mancanza di fondi come scusante per non aver adempiuto?

Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato al pagamento di una multa per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio Italiano, intimatogli in seguito ad un controllo effettuato dalla polizia giudiziaria nel quale era emerso che l’uomo non era in possesso dei documenti d’identità.

L’uomo viveva in condizioni fortemente disagiate, tanto da alloggiare presso un centro Caritas e non aveva potuto ottemperare all’ordine di espulsione per mancanza dei fondi necessari per comperarsi il titolo di viaggio.

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La Corte d’Appello aveva respinto le sue doglianze in quanto non vi era alcun legittimo motivo di permanenza ulteriore sul territorio nazionale, non vi era alcuna ragione giustificatrice tale da far desumere una indigenza da costituire giustificato motivo per non essere partito. Simile motivo doveva essere rappresentato da situazioni ostative di particolare pregnanza e non semplicemente da difficoltà economica.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato, innanzitutto si deve ricordare che:

“in tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l’onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, ciò non implica alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale”.

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In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-61/11PPU, il D.L. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni nella l. n. 129 del 2011, ha novato la fattispecie, così che la nuova formulazione del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter offre diversità strutturali per quanto riguarda i presupposti e una differente tipologia della condotta necessari ad integrare l’illecito sopra menzionato.

La normativa in vigore oggi prevede che all’intimazione di allontanamento si può pervenire solamente dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e dopo lo spirare del periodo di trattenimento presso un centro apposito.

Nel caso di specie, essendo trascorso troppo poco tempo tra l’ordine di allontanamento ed il controllo, anche la fattispecie dell’indigenza economica, della precarietà e della difficoltà ad organizzare la partenza non poteva di certo essere ignorata, rientrando tali elementi nell’ambito del giustificato motivo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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