DIFETTO DI FORMA PER LA SENTENZA DI MERITO IMMOTIVATA

Nullità della sentenza per difetto di forma

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25856 del 2016 ha stabilito la nullità della sentenza della Commissione tributaria per difetto di forma, nel caso in cui il giudice di merito abbia esposto solamente lo svolgimento del processo e riportato i motivi d’appello e le controdeduzioni della parte appellata, concludendo con “la Commissione ritiene infondato l’appello” senza tuttavia illustrate alcun motivo della decisione.

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360, n. 4 c.p.c., per mancanza del requisito motivazionale, in violazione degli artt. 61 e 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 13 9 c.p.c., e 111 Cost.

Gli Ermellini, in accoglimento della domanda ha ribadito che:

“In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli art. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dell’art. 118 bis, att. c.p.c. la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente delle illustrazioni critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare, “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione della infondatezza dei motivi di gravame”.

Quindi, quello che si desume dalla sentenza in commento è che la sentenza d’appello deve essere cassata se i motivi addotti non consentano di ritenere che il giudice d’appello con la condivisione di quanto deciso con la sentenza di primo grado, per adottare tale decisione, abbia esaminato e valutato l’infondatezza dei motivi di gravame.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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