ESIBIRE UNA PATENTE FALSA INTEGRA IL REALTO EX ART. 495 C.P.

La giurisprudenza di legittimità ha ammesso la patente di guida quale documento valido ai fini identificativi del soggetto e pertanto l’esibizione di una sua falsificazione è suscettibile di integrare la fattispecie del reato ex art. 495 c.p.

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 20507 del 2019

La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado con cui l’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di false dichiarazioni a pubblico ufficiale ed uso di patente falsa.

L’uomo, nel ricorrere in Cassazione lamenta di non aver dichiarato il falso ma di aver solamente esibito una patente di guida falsa, specificando che tale documento non sarebbe comunque idoneo da solo a provare l’identità personale del suo possessore.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la controversia, hanno dichiarato infondato il motivo di ricorso e per tale motivo inammissibile.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 495 del codice penale, anche la condotta di chi si limiti semplicemente ad esibire o presentare il documento falso all’autorità preposta al controllo, in quanto ciò equivale a declinare le proprie generali in conformità alle indicazioni contenute nei documenti identificativi e non rispondenti al vero.

L’articolo 495 del codice penale, che disciplina la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, dispone quanto segue:

“ Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome”.

Nel caso di specie l’imputato aveva esibito dei documenti falsi, al fine di fingersi un’altra persona con lo scopo che non si scoprisse che gli era stata revocata la patente.

Il reato ex art. 495 c.p. si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante.

Concludono gli Ermellini precisando che

“non vi è dubbio che la patente di guida utilizzata dall’imputato per identificarsi al controllo di polizia fossa documento con valenza di prova dell’identità personale del possessore, come tale utilizzato a fini identificativi, mentre non si discute della sua rilevanza di mera autorizzazione amministrativa quanto alla attestazione di abilitazione alla guida, che non rientra nelle qualità personali di cui al reato previsto dall’art. 495 c.p.”.

Si deve precisare che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la patente di guida quale documento valido ai fini identificativi del soggetto e pertanto è suscettibile di integrare la fattispecie del reato ex art. 495 c.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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