ALCUNE PRECISAZIONI SUL DEPOSITO TELEMATICO E L’ISCRIZIONE AL RUOLO

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 11726 del 2019

La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto del Consigliere con cui era stata rigettata la domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo durato più di 12 anni.

Secondo la Corte il ricorso per opposizione era stato depositato tardivamente, con l’iscrizione a ruolo oltre il termine di 30 giorni previsto dall’articolo n. 5 ter della L. n. 89 del 2001, decorrente dalla comunicazione del provvedimento.

Ai fini della tempestività dell’opposizione non era sufficiente

“la ricevuta di consegna contenente il messaggio di deposito del reclamo in quanto l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta non innanzi al Consigliere delegato, nell’ambito dello stesso procedimento in cui era stato emesso il provvedimento oggetto di impugnazione, ma innanzi alla Corte d’Appello, trattandosi di autonomo giudizio di impugnazione”.

Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 ter della L. n. 89 del 2001, il quale dispone:

“1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2.L’opposizione si propone con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile.

3.La corte d’appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4.L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.

5.La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo”.

I ricorrenti lamentano che i giudici avessero ritenuto tardivo l’atto di opposizione, nonostante fosse stato tempestivamente depositato all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio destinatario, ritenendo che il deposito si era compiuto nel momento in cui il sistema aveva generato la consegna; pertanto aveva errato la cancelleria nel non accettare il ricorso e formare il fascicolo dell’opposizione.

Gli Ermellini intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il motivo di ricorso rammentando che il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 conv. in L n. 221 del 2012 dispone che:

“il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5”.

L’intento del legislatore è quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause ad essa non imputabili, riconducibili ad eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria.

Tale rischio non ricorre con il deposito cartaceo, dato che la ricezione dell’atto da parte della cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo; ciò potrebbe non verificarsi con il deposito telematico, non essendovi una necessaria coincidenza cronologica tra l’attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell’atto ad opera del personale della cancelleria.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1366 del 2018 si è espressa ritenendo che:

“nel caso di  ricorso monitorio telematico, che la prevenzione di cui all’art. 39 c.p.c., è determinata, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, conv. in L. n. 221 del 2012, dal deposito dello stesso, consistente nell’invio telematico e nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna, essendo irrilevante la data, eventualmente successiva, di iscrizione a ruolo ad opera del personale di cancelleria che ha lavorato l’atto in via telematica”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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