ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: FINO A 3 ANNI DI CARCERE E 50 MILA EURO DI MULTA

La riforma Lorenzin ha inasprito le pene per l’esercizio abusivo della professione

Chi esercita abusivamente la professione rischia fino a 3 anni di carcere e una multa da 50 mila euro, come previsto dalla riforma Lorenzin, in vigore dal 15 febbraio 2018. La nuova legge ha novellato l’art. 348 c.p., inasprendo le pene previste per il reato ed introducendo delle aggravanti specifiche per i delitti commessi dai falsi medici, da chi esercita abusivamente un’arte sanitaria e da chi detiene farmaci scaduti.

L’articolo 12 della legge in esame, ha riscritto l’art. 348 c.p., aumentando le pene previste. Nello specifico il nuovo testo dispone:

“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.

La condanna, inoltre, comporta la pubblicazione della sentenza e la

“confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata”.

V. anche

In base al comma 3

“si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato, ovvero, ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

L’articolo 86-ter dispone che i beni immobili confiscati, usati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice, siano trasferiti al patrimonio del Comune ove sono siti per essere destinati a finalità sociali ed assistenziali.

La riforma prevede delle nuove aggravanti in caso di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria.

La pena ora prevista è, per il primo caso, la reclusione da tre a dieci anni; per il secondo, da sei mesi a due anni e da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione se le lesioni sono gravissime.

Se la farmacia detiene farmaci imperfetti o scaduti, è esclusa la sanzione penale prevista dall’art. 443 c.p. e la pena consiste nella sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 3.000 euro

“se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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