SI AL FERMO AMMINISTRATIVO DELLA MACCHINA USATA PER IL LAVORO

I limiti al pignoramento posti dall’articolo 515 c.p.c. valgono solamente per l’espropriazione forzata e non riguardano il fermo amministrativo di beni mobili registrati

L’articolo 515 c.p.c., nel porre dei limiti al pignoramento di alcuni beni, limita la sua portata alla fase dell’esecuzione forzata di un determinato credito.

L’art. 515 c.p.c. dispone che:

“Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitore costituito in forma societaria e in ogni casa se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3174/2018, ha affermato che l’articolo 515 c.p.c. non riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsti dall’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica numerato 602/1973, in quanto questo ha natura non di atto di espropriazione forzata ma di procedura a questa alternativa.

V. anche

La vicenda riguardava la comunicazione del fermo amministrativo di due automobili appartenenti ad una società, notificato dal concessionario della riscossione in seguito all’emissione di due cartelle di pagamento per omesso versamento Irap e Iva.

La società aveva proposto ricorso avverso la comunicazione di fermo amministrativo, ma le sue doglianze erano state rigettate e hanno trovato anche lo stop della Cassazione. I tentativi di limitare il pignoramento delle autovetture al quinto del loro valore, in quanto strumenti indispensabili per l’esercizio del mestiere del debitore, sono cadute nel nulla.

Secondo i giudici una cosa è il fermo, un’altra è l’espropriazione forzata.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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